Nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per mancata presentazione al lavoro.

NULLITA’ DEL TERMINE APPOSTO AL CONTRATTO DI LAVORO. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IN UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA ASSEGNATA IN ORIGINE. ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO AL LAVORATORE PER MANCATA PRESENTAZIONE AL LAVORO.

BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 11927/2013.

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 11927/2013, depositata in cancelleria in data 16/5/2013, ha stabilito il principio, di favore per il lavoratore, secondo cui il datore di lavoro, al momento della riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, deve reinserire il lavoratore nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto di lavoro si deve intendere come mai cessato, pertanto la continuità dello stesso implica che la prestazione di lavoro deve persistere nella medesima sede.

Muovendo da tale principio, la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità del licenziamento disciplinare del dipendente che non aveva ripreso servizio nella sede assegnata.

La Suprema Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui “la ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nella mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, sempre che il mutamento della sede sia giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive (cfr. Cass. n. 8584 del 2007).

Nella fattispecie in esame, poiché l’invito a riprendere servizio in una sede diversa da quella di origine non contemplava, secondo l’accertamento dei giudici di merito, alcuna motivazione, la modifica della sede di lavoro è stata correttamente intesa come un trasferimento illegittimo, che, in quanto assunto in violazione della disciplina in materia, nonché dei principi di correttezza e buona fede, integrava un inadempimento del contratto di lavoro.

Di qui, la mancata presentazione in servizio del lavoratore trovava la propria giustificazione quale attuazione di una eccezione di inadempimento (art. 1460 cc.).

Muovendo da tale presupposto, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello, di declaratoria di illegittimità del licenziamento per assenza dal servizio, intimato dalla società dopo che il lavoratore aveva contestato la nuova destinazione.

La sentenza si presenta di particolare interesse anche per un altro principio, secondo cui non può ritenersi che “sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l’ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio”.

Dunque, non ogni ordine del datore di lavoro deve essere eseguito dal lavoratore, ma solo quello che sia conforme alla legge ed al contratto, potendo in tale caso il dipendente non ottemperare al comando, in attesa della decisione del giudice, frattanto adito.

Avv. Emanuela Manini

 

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