Permessi in favore di portatori di handicap. Art. 33 L. n. 104/1992. Modifiche

Permessi in favore di portatori di handicap in situazioni di gravità. Art. 33 L. n. 104/1992. Modifiche apportate dall’art. 24 L. n. 183/2010 (cd. collegato lavoro).

Ci vengono chiesti chiarimenti sulla nuova disciplina, introdotta dall’art. 24 L. n. 183/2010 (collegato lavoro) in materia di permessi retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che assistono familiari affetti da handicap in situazione di gravità.

In effetti, la materia dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità, disciplinata dall’art. 33 L. 104/1992 (e successive modifiche ed integrazioni), è stata modificata dall’art. 24 L. n. 183/2010, la quale ha introdotto le novità, di seguito illustrate.

1) Il nuovo dettato legislativo ha ristretto la platea dei soggetti legittimati alla fruzione di permessi retribuiti.

In particolare, sono ammessi al beneficio oltre al coniuge, i parenti e gli affini di primo e secondo grado, nonché i parenti e gli affini di terzo grado, questi ultimi a condizione che il coniuge e/o i genitori della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologia invalidante, infine che siano deceduti o mancanti.

2) Il diritto alla fruizione dei permessi può essere accordato ad un solo lavoratore (non è più consentita la alternatività tra più beneficiari), ad eccezione dei genitori (anche adottivi) di figli disabili, ai quali è concessa la fruizione alternativa di permessi (seppure nel limite di tre giorni per persona disabile).

3) Sono venuti meno i requisiti della “continuità” e della “esclusività”, quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi da parte dei beneficiari.

Dunque, oltre al requisito della convivenza (già eliminato dall’art. 20 L. 53/2000), la continuità e la esclusività non costituiscono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi.

Analogamente, la legge ha abrogato l’art. 42, comma 3, Dlgs n. 151/2001, il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio gravemente disabile e maggiore di età, potessero essere fruiti a condizione che sussistesse la convivenza, ovvero la continuità ed esclusività dell’assistenza.

4) E’ previsto il diritto del lavoratore di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, in luogo del “proprio domicilio” coincidente, nel previgente dettato legislativo, con quello del familiare disabile.

5) Viene espressamente prevista la decadenza da diritto alla fruizione dei permessi (pari a tre giorni interi al mese, ovvero 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative), coperti da contributi figurativi, qualora il datore di lavoro o l’Inps accerti la sussistenza od il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei medesimi diritti.

Costituiscono variazioni della situazione, che danno luogo al venir meno delle condizioni: il ricovero a tempo pieno del soggetto disabile (il testo novellato ribadisce che presupposto per la concessione dei benefici è che la persona non sia ricoverata a tempo pieno, presso strutture ospedaliere, pubbliche o private); la revoca del giudizio di disabilità (art. 4, comma 1, L. 104/1992, art. 20, comma1, D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009); il decesso del disabile.

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Da ultimo, si segnalano i chiarimenti apportati alla materia dalle circolari INPS n. 155/2010, e 45/2011.

Avv. Emanuela Manini

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