Recupero dei contributi previdenziali

La disciplina introdotta dal D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, nonché dalla L. 183/2010 (collegato lavoro) in materia di recupero dei contributi previdenziali da parte dell’Inps. Avviso di addebito. Il punto delle novità legislative in materia di riscossione coattiva dei contributi.

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Ci vengono richiesti con frequenza chiarimenti in materia di recupero dei contributi, dovuti all’Inps, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, rubricato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica…” convertito con L. n. 122/2010, nonché della L. n. 183/2010 (collegato lavoro), cui si risponde con una breve sintesi in materia.

In effetti, l’art. 30 del citato D.L., rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps”, innovando sul sistema di recupero dei contributi previdenziali, dovuti in favore dell’Inps, ha introdotto “l’avviso di addebito” come nuovo titolo esecutivo per il sopracitato istituto previdenziale, al posto del previgente ruolo esattoriale.

Nel vecchio sistema una volta accertata l’esistenza di un credito contributivo non versato, l’Inps aveva la facoltà (non l’obbligo) di invocare il pagamento mediante avviso bonario al debitore, concedendo un termine di 30 gg. per l’adempimento spontaneo della obbligazione.

A tale fase, per il caso di mancato pagamento spontaneo del debito, seguiva la iscrizione a ruolo del credito previdenziale, nonché la trasmissione del ruolo al concessionario del servizio di riscossione (da ultimo, Equitalia Spa, istituita con L. n. 248/2005) per l’avvio della esecuzione esattoriale.

Con l’entrata in vigore dell’art. 30 D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, è stata soppressa la fase della iscrizione a ruolo del credito contributivo, e la consegna del ruolo all’agente della riscossione, cui competeva la notifica della cartella di pagamento ed è stato introdotto per il solo Inps l’avviso di addebito, contenente la intimazione al debitore di adempiere entro 60 gg. dalla notifica dell’avviso, con l’avvertimento che in mancanza del pagamento l’agente di riscossione, indicato nell’avviso, procederà ad espropriazione forzata, secondo i poteri e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

La circostanza che nell’avviso di addebito difetti la indicazione dell’ente creditore (a differenza della cartella di pagamento) è da imputarsi al fatto che l’avviso non può che provenire dall’Inps, cui solo è consentita tale modalità di recupero coattivo del credito, cui va ad aggiungersi la mancata indicazione del ruolo e della data di esecutività dello stesso, essendo venuta meno la emissione del ruolo.

Non si pensi, dunque, a tali difetti di indicazione come vizi dell’avviso.

Piuttosto, occorre dire che per il caso di mancato pagamento dell’avviso di addebito, entro il termine di 60 gg., sarà iniziata la esecuzione forzata, entro un anno dalla notifica (a pena di inefficacia), con aggravio di oneri a titolo di aggio dovuto all’agente di riscossione, nonché a titolo di spese per la procedura esecutiva.

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La novità legislativa, sopracitata, si interseca con la recente disciplina legislativa, contenuta nella L. n. 183/2010 (collegato lavoro), la quale (sostituendo l’art. 13 Dlgs n. 124/2004) ha disposto che a conclusione del procedimento ispettivo debba essere notificato un unico verbale di accertamento, contenente “gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati”, affinchè il debitore sia messo da subito a conoscenza dell’importo dovuto a titolo di sanzioni amministrative, contributi e premi non pagati, con le relative sanzioni civili.

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Con la introduzione della disciplina legislativa, sopra richiamata, si sortisce dunque l’effetto da parte dell’Inps di una notevole abbreviazione del processo di riscossione, non più caratterizzato dalla emissione dei previgenti atti – avviso di accertamento, avviso bonario, iscrizione a ruolo del credito contributivo, formazione e notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente di riscossione – bensì connotato dalla emissione dell’unico atto, costituito dall’avviso di addebito, seguito, decorsi 60 gg., in difetto di pagamento, dall’avvio della procedura di esecuzione.

Laddove costituisca intenzione del debitore, in presenza di validi motivi, di impugnare l’avviso di addebito, non resta che radicare giudizio di opposizione, per motivi afferenti il merito della pretesa contributiva, dinanzi al Tribunale del lavoro e della previdenza territorialmente competente, entro il termine perentorio di 40 gg. dalla notifica dell’avviso, pena il consolidamento del credito vantato dall’ente previdenziale.

Avv. Emanuela Manini

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