EM/mg spettante agevolazioni contributive ad una coop. di lavoro, sent. n. 34.10 c.a. di fi sez. lav.
SPETTANZA DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, EX D.P.R. N. 602/1970, AD UNA COOPERATIVA DI LAVORO, ALL’INTERNO DELLA QUALE UNA SOCIA NON ABBIA SVOLTO, PER RAGIONI GIUSTIFICABILI, LA ATTIVITA’ TIPICA DELL’OGGETTO SOCIALE SENTENZA N. 34/2010 DEL 15/1/2010, PRONUNCIATA DALLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SEZ. LAV.
Nel corso di una ispezione, compiuta da ispettori della vigilanza Inps presso una cooperativa di lavoro dedita ad attività di sorveglianza dei bagnanti all’interno di stabilimenti balneari, e di piscine, pubbliche e private, questi contestavano alla cooperativa il mancato espletamento da parte di alcuni soci della attività lavorativa corrispondente alla specialità della cooperativa per tutto il periodo di iscrizione nel libro soci.
Per l’effetto, gli ispettori vebalizzanti provvedevano a revocare la applicazione dei benefici contributivi, di cui al D.P.R. n. 602/1970, addebitando alla cooperativa i contributi dovuti sulla retribuzione dei soci, in applicazione della diversa e più onerosa aliquota contributiva.
Avverso la iscrizione a ruolo da parte dell’Inps del credito per contributi asseritamente evasi, seguito dalla notifica di cartella di pagamento, la cooperativa radicava ricorso giudiziario avverso l’Inps dinanzi al Tribunale di Grosseto, il quale, all’esito della fase istruttoria, emetteva sentenza n. 354/2007, di accoglimento del ricorso.
Avverso la predetta sentenza l’Inps interponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, sez. lav., invocando, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto del ricorso, nonché la debenza da parte della coopertiva delle somme iscritte a ruolo.
Si costituiva ritualmente in giudizio la cooperativa (frattanto posta in liquidazione), con gli Avv.ti GianPaolo Schembri del foro di Grosseto e l’Avv. GianLuca Braschi del foro di Firenze, concludendo per la reiezione dell’appello nonché per la conferma della sentenza del Tribunale di Grosseto, oggetto di impugnazione.
Con sentenza n. 34/2010, la Corte di Appello di Firenze dava ancora una volta ragione alla cooperativa, rigettando il ricorso in appello dell’Inps, nonché condannando l’Istituto al pagamento delle spese di lite.
In proposito, osserva la Corte di Appello come il DPR n. 602/1970 (rubricato: “Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”) trova applicazione nei confronti di elementari forme di lavoro cooperativo, prestato anche mediante “organismi di fatto”, ed è volto a tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori operanti all’interno di queste minime realtà imprenditoriali, determinando l’imponibile contributivo sulla base di minimali di legge, a prescindere dalla reale prestazione resa dal singolo a vantaggio della cooperativa, caratterizzata da saltuarietà o carenza lavorativa.
In tale contesto normativo, prosegue la Corte di appello, la circostanza, contestata dall’Inps, secondo cui una socia della coopertiva nel periodo, oggetto di ispezione, non fosse dedita ad attività lavorativa, perché in stato di gravidanza, non consente il venir meno dei benefici contributivi, riconosciuti alla cooperativa, dovendosi escludere con riguardo a tale periodo che la lavoratrice fosse in grado di svolgere le attività istituzionali, proprie della cooperativa.
Del resto, conclude la Corte di Appello, il carattere stagionale dell’attività svolta dalla cooperativa da conto della inevitabile discontinuità della prestazione lavorativa da parte dei soci.
Di qui, la infondatezza delle ragioni, poste dall’Inps a fondamento della propria pretesa, volta a disconoscere le agevolazioni contributive riconosciute alla cooperativa, in applicazione del DPR n. 602/1970, e, per l’effetto, il rigetto del ricorso in appello, con pieno accoglimento delle argomentazioni fatte proprie dalla cooperativa.
Avv. Emanuela Manini
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.