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LICENZIAMENTO COLLETTIVO, INTIMATO ALL’ESITO DI PROCEDURA DI MOBILITA’, EX ARTT. 14 E 24 L. 223/1991. ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO AD UN LAVORATORE, IN DIFETTO DI SPECIFICA INDICAZIONE DEI SETTORI E DELLE ATTIVITA’ INTERESSATI DAL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE, NONCHE’ DI RIFERIBILITA’ DELLA POSIZIONE LAVORATIVA PROPRIA DEL LAVORATORE LICENZIATO RISPETTO AI PROFILI PROFESSIONALI IN ESUBERO (CAUSA RADICATA DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZ. LAVORO, VINTA DAL LAVORATORE RICORRENTE), CON SENTENZA N. 1294/2008).
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A seguito del licenziamento intimato all’esito di procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ex artt. 4 e 24 L. 223/1991, conclusasi con accordo sindacale, che prevedeva una riduzione degli esuberi, nonché la fissazione di criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, un lavoratore licenziato adiva il Trib. di Firenze, Sez. Lav, deducendo la invalidità formale del licenziamento, per difetto dei presupposti posti a fondamento della procedura di riduzione del personale, anche in considerazione di nuove assunzioni di personale ammesso a mansioni equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati, nonché per violazione dei criteri di scelta, indicati dalla legge. Concludeva, pertanto, affinché fosse dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato, nonché fosse ordinata la immediata reintegrazione nel posto di lavoro, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la società convenuta deducendo la insussistenza delle violazioni contestate concludendo, pertanto, per l’integrale rigetto delle domande avanzate dal lavoratore ricorrente.
Esperita la fase istruttoria, con audizione di testimoni, il Tribunale di Firenze, Sez. Lav., accoglieva la domanda del ricorrente, dichiarando la illegittimità del licenziamento irrogato, nonché ordinando la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, infine, condannando la società al risarcimento del danno.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni, proprie del ricorrente, ha osservato come nella procedura del licenziamento collettivo difettassero elementi, dai quali fosse consentita la compiuta individuazione del settore aziendale di appartenenza del lavoratore licenziato, nonché delle competenze a questi devolute rispetto alla attività dello stabilimento, e ciò al fine del necessario giudizio di corrispondenza tra la posizione lavorativa rivestita dal lavoratore ed i profili professionali individuati in esubero, oltre al fine di dare corretta applicazione al criterio di scelta individuato dalle parti sindacali, nell’ambito dell’accordo sindacale.
Di qui la illegittimità del licenziamento irrogato, con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18 Statuto dei lavoratori, di reintegra del lavoratore licenziato nel proprio posto di lavoro.
Avv. Emanuela Manini
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