BENEFICI PREVIDENZIALI PER LAVORATORI ESPOSTI AD AMIANTO E RIVALUTAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO SOGGETTI AD ASSICURAZIONE AI FINI PENSIONISTICI

BENEFICI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AMIANTO. RIVALUTAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO SOGGETTI AD ASSICURAZIONE AI FINI PENSIONISTICI. IL PUNTO DELLA EVOLUZIONE LEGISLATIVA E GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA.

Ci viene chiesto un chiarimento sulla legislazione applicabile nonché sulla evoluzione giurisprudenziale in materia di rivalutazione di periodi di lavoro per la esposizione ad amianto, sia ai fini della maturazione del diritto che ai fini della determinazione dell’importo della pensione.
Il beneficio della maggiorazione contributiva in materia di esposizione ad amianto, fonda la propria disciplina nell’art. 13 L. n. 257/1992 (“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”), rubricato “Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato”, il quale al comma 8 dispone: “Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
La norma è stata in seguito modificata dall’art. 47 D.L. n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, in L. n. 326/2003), rubricato “Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto”, il quale ha disposto che a decorrere dal 1/10/2003 il coefficiente di rivalutazione per l’esposizione all’amianto sia ridotto dall’1,5 all’1,25 e che lo stesso si applichi ai soli fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche, non già della maturazione del diritto alle medesime.
Inoltre, la citata norma ha disposto, con la stessa decorrenza, che i benefici di rivalutazione siano concessi esclusivamente ai lavoratori che per un periodo superiore a dieci anni siano stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.
I commi da 6 bis a 6 quinquies (introdotti con la legge di conversione 326/2003), facendo salve le previgenti (più favorevoli) disposizioni di legge, ne hanno previsto la applicabilità in favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore del decreto legge il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici previdenziali, di cui all’art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, e a quelli che fruiscono di trattamenti di mobilità o che abbiano risolto il rapporto di lavoro in relazione della domanda di pensionamento.
Infine, l’art. 3, comma 132, L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto che le disposizioni vigenti alla data del 2/10/2003 trovino applicazione anche a coloro che abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’Inail o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data e che restino valide le certificazioni già rilasciate dall’Inail.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il citato art. 3 C. 132 deve essere interpretato nel senso che per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione e che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, sono fatte salve le posizioni degli assicurati che alla data del 2/10/2003 abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15679/2006).
Dalla sopracitata disciplina discende che solo coloro che alla data del 2/10/2003 abbiano depositato ricorso o proposto domanda all’Inail, possono invocare la applicazione dell’art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, essendo altrimenti applicabile la nuova disciplina.
Completa il quadro normativo di riferimento il decreto interministeriale 27/10/2004, emanato in attuazione dell’art. 47, comma 6, D.L. 269/2003, il quale, all’art. 1, ha stabilito che coloro che abbiano già maturato, entro il 2/10/2003, il diritto ai benefici previdenziali ex art. 13, comma 8, L. 257/1992, devono, a pena di decadenza, presentare entro 180 gg. dalla entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 15/6/2005) domanda all’Inail di rilascio della certificazione della esposizione all’amianto, anche per ilcaso in cui la stessa fosse stata già presentata

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Così delineato il quadro legislativo di riferimento, la costante giurisprudenza di legittimità, supportata anche dalla Corte Costituzionale, ha individuato due requisiti per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione dei periodi contributivi, ovvero: 1) la esposizione ultradecennale all’amianto; 2) la presenza nell’ambiente di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite fissati dalla legislazione in materia di prevenzione di infortuni e malattie professionali, ovvero dal dlgs n. 277/1991.
L’onere della prova della sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio è a carico del richiedente (lavoratore o pensionato) al quale spetta di dimostrare la lavorazione alla quale era addetto, il contesto lavorativo in cui ha svolto per più di dieci anni tale lavorazione, la presenza in tale ambiente di polveri di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati dal dlg. n. 277/1991 (v.di per tutte Cass. Sez. Lav. 16118/2005).
Tale onere probatorio potrà essere assolto sia attraverso il ricorso a prove testimoniali, sia attraverso l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio, alla quale potrà essere demandato di accertare la presenza all’interno dell’ambiente di lavoro di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (v.di ancora Cass. Sez. Lav. n. 16118/2005).
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Conclusivamente, per il caso in cui vi siano lavoratori o pensionati che si trovino nelle condizioni, sopra elencate, potrà essere invocato il diritto alla rivalutazione del periodo lavorato per il coefficibente 1,5 (ex art. 13 L. n. 257/1991) ovvero 1,25 (ex art. 47 D.L. n. 269/2003) con ogni consequenziale effetto sia in termini di maturazione del diritto a pensione che di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.

Avv. Emanuela Manini

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