EM/mg commento su collegato lavoro
MODIFICHE APPORTATE DALLA L. N. 183/2010 (cd. COLLEGATO LAVORO) ALLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI IN CASO DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI. NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE AGLI ISPETTORI INPS. CIRCOLARE INPS N. 157 DEL 4/11/2010.
Con circolare, rubricata “Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro). Misure contro il lavoro sommerso, art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c). Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 38 del 12 novembre 2010”, l’Inps fornisce indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili ed alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali.
In proposito, l’art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 183/2010 (cd. collegato lavoro), di modifica del quadro normativo di regolamentazione delle misure per il contrasto del lavoro sommerso, espressamente dispone:
“Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione di contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento”.
La nuova modalità di calcolo della misura delle sanzioni civili (come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 38/2010) trova applicazione per il caso di accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata della legge n. 183/2010 (24/11/2010) seppure riferiti a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione del dettato legislativo.
La nuova misura delle sanzioni non si applica ai rapporti di lavoro diversi da quelli di natura subordinata (quali il lavoro autonomo e parasubordinato) ferma restando la esclusione per i rapporti di lavoro domestico.
Tuttavia la nuova misura delle sanzioni civili trova applicazione nel caso di attivazione di prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire la verifica della pretesa natura autonoma del rapporto, ovvero nel caso di prestazione di lavoro occasionale in assenza delle previste comunicazioni all’Inps ed all’Inail.
Quanto alla misura delle sanzioni civili, (art. 4, comma 1) lett. a) L. 183/2010), essa continuerà ad essere calcolata secondo le previsioni dell’art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000, (30% in ragione di anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del 60%), con la maggiorazione del 50%, semprechè al momento dell’accesso ispettivo siano già scaduti i termini di versamento della contribuzione.
—°—
L’altra novità introdotta dal collegato lavoro è contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. c) L. n. 183/2010, il quale ha demandato anche agli ispettori Inps il potere di contestazione e di notificazione, ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981, della “maxi sanzione”, come prevista dall’art. 3 D.L. n. 12/2002 (convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 73/2002) per il caso di impiego di lavoratori al nero.
Tale ampliata competenza decorre dalla data di entrata della L. n. 183/2010, anche se riferita ad illeciti commessi prima del 24/11/2010, purché non esauriti a tale data.
Avv. Emanuela Manini
circolare Inps n. 157/2010
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.