Intermediazione manodopera, trasferimento del lavoratore a sede diversa da quella occupata

ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE, ASSUNTO ALLE DIPENDENZE DI TRENITALIA SPA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI ILLECITA INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA PRESSO UNA SEDE LAVORATIVA DIVERSA DA QUELLA DA ULTIMO OCCUPATA ALLE DIPENDENZE DELLA IMPRESA APPALTATRICE. ACCOGLIMENTO DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 700 CPC, PROMOSSO DAL LAVORATORE, AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLA SEDE DI NUOVA ASSEGNAZIONE. LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE NEL MORE DEL GIUDIZIO DI RECLAMO PROMOSSO DA TRENITALIA SPA. DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, CON CONDANNA DI TRENITALIA SPA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA VIRTUALE.

Si segnala la sentenza del 2/4/2012, pronunciata dal Tribunale di Novara, Sez. Lavoro collegiale, nell’ambito di giudizio di reclamo, promosso da Trenitalia Spa avverso un lavoratore (assistito dall’Avv. Emanuela Manini) assunto dalla società a seguito di accertamento di illecita intermediazione di manodopera, per la riforma della ordinanza, pronunciata dal Tribunale di Novara, Giudice del lavoro, di sospensione della efficacia del provvedimento di assegnazione del lavoratore ad una sede (Torre del Greco) diversa da quella da ultimo occupata alle dipendenze della impresa appaltatrice (Novara).

La vicenda prende avvio dal radicamento di ricorso dinanzi al Tribunale di Novara, sez. lav., ex art. 700 cpc, promosso da un lavoratore (patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini) riconosciuto dipendente di Trenitalia Spa per effetto di illecita intermediazione di manodopera avverso la predetta società, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del provvedimento di assegnazione, all’atto di immissione nei ruoli aziendali, all’impianto di Torre del Greco, in luogo dell’impianto di Novara, da ultimo occupato, ovvero dove lo stesso era ammesso allo svolgimento di mansioni, all’atto della pronuncia della sentenza accertativa della illecita intermediazione di manodopera.

All’esito del giudizio, nell’ambito del quale si costituiva Trenitalia Spa, invocandone la reiezione per difetto dei suoi presupposti, il Tribunale adito, in acccoglimento del ricorso, pronunciava ordinanza di sospensione della efficacia del provvedimento di assegnazione all’impianto di Torre del Greco, ed ordinava la riassegnazione alla sede di Novara in attività proprie del livello di inquadramento.

Avverso tale provvedimento Trenitalia Spa interponeva reclamo, variamente argomentando a sostegno delle proprie richieste, nonché invocando la integrale riforma del provvedimento impugnato.

Si costituiva nella causa il lavoratore, il quale esponeva che nelle more del giudizio di reclamo era stato licenziato da Trenitalia Spa, dopo che questa aveva contestato la assenza dal posto di lavoro senza giustificazione, nonché la prestazione di attività lavorativa in favore di soggetti terzi (la società appaltatrice), chiedeva pertanto disporsi la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del licenziamento, frattanto radicato, in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna della società reclamante alle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza.

Il Tribunale di Novara, con sentenza, pronunciata in data 2/4/2012, dichiarava cessata la materia del contendere, nonché condannava Trenitalia Spa a rifondere al lavoratore le spese processuali del grado, attesa la sua soccombenza virtuale.

In particolare, l’adito Tribunale, respinta la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della risoluzione della controversia in materia di impugnazione del licenziamento, rilevava come l’originario assetto dei contrapposti interessi dovesse ritenersi radicalmente modificato per effetto del licenziamento irrogato, di qui l’instaurato giudizio non poteva che concludersi con una pronuncia di accertamento della sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una definizione della controversia nei termini originariamente prospettati.

Al fine di valutare la virtuale soccombenza delle parti, in vista della ripartizione delle spese di lite, il Tribunale di Novara ha dichiarato la infondatezza delle censure mosse da Trenitalia Spa nell’ambito del proprio giudizio di reclamo (il quale sarebbe stato respinto se non fosse sopravvenuto il licenziamento del lavoratore).

In proposito, osserva il Tribunale che non assumeva rilevanza l’assunto datoriale, secondo cui le attività cui era adibito il lavoratore fossero state in seguito svolte in regime di appalto, atteso che la posizione lavorativa del dipendente (da valutarsi non solo con riferimento al contenuto delle mansioni affidate, ma anche in relazione al luogo dove veniva resa la prestazione) costituisse il termine di paragone da utilizzarsi per compiere il giudizio di comparazione, onde valutare la scelta datoriale della nuova sede di destinazione.

A ciò andava ad aggiungersi che Trenitalia Spa non aveva offerto, seppure sulla base di una valutazione sommaria, propria della fase cautelare, elementi sufficienti a legittimare la decisione aziendale, soprattutto alla luce dell’art. 40, comma VII CCNL settore, il quale condiziona il potere datoriale di disporre il trasferimento del lavoratore ad una regione diversa da quella in cui si trova la sede originaria alla sussistenza di “casi eccezionali”.

Il Tribunale, ha rilevato altresì la esistenza del periculum in mora, atteso che la esecuzione del provvedimento datoriale avrebbe comportato lo sradicamento dal lavoratore dal centro dei propri affetti ed interessi, con pregiudizio irreparabile.

Atteso il giudizio di soccombenza virtuale, espresso dall’adito Tribunale, Trenitalia Spa è stata condannata al pagamento delle spese processuali del grado in favore del lavoratore.

Avv. Emanuela Manini

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