Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali. Infortunio in itinere occorso ad un macchinista nel percorso tra il luogo di prestazione della attività lavorativa ed il luogo della propria dimora. Uso di mezzo di trasporto privato – Indennizzabilità dell’infortunio.
Si segnala una interessante sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno, sez. lav. nell’ambito della controversia radicata da un lavoratore, dipendente di Trenitalia Spa con qualifica di macchinista, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, avverso l’Inail al fine di sentire riconosciuto l’infortunio in itinere, consistito in un sinistro stradale verificatosi lungo il percorso tra il luogo di prestazione della attività lavorativa ed il luogo della propria dimora mentre il lavoratore si trovava alla guida di mezzo privato, dopo avere terminato un corso di aggiornamento professionale.
Costituitosi in giudizio, l’Inail non contestava la dinamica dell’evento infortunistico, bensì la sua qualificazione come infortunio in itinere in quanto, a suo dire, l’uso del mezzo privato non appariva necessitato.
Istruita la causa, con la acquisizione di produzione documentale, nonché esperita CTU medico legale, nell’ambito della quale era accertato il residuare di postumi permanenti nel grado invalidante, pari al 6%, infine autorizzato il deposito di memorie, il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiarava la indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorso al ricorrente, nonché condannava l’Inail al pagamento in suo favore delle indennità economiche di legge (inabilità temporanea assoluta, indennizzo danno biologico), oltre spese processuali.
Al fine di comprendere le particolarità della pronuncia giudiziale in commento, occorre precisare che per infortunio in itinere si intende quel particolare evento dannoso che si ponga in stretta relazione causale con il tragitto e/o con l’itinerario intercorrente tra il luogo di lavoro e la propria abitazione, in termini di andata e ritorno, con il limite del c.d. rischio elettivo, ovvero di un comportamento volontario del lavoratore, idoneo ad interrompere la predetta relazione causale.
Con riguardo alla prestazione lavorativa del macchinista, occorre dire che essa è costituita dall’espletamento di attività di condotta dei treni, articolata lungo turni rotativi caratterizzati da elevata flessibilità, sia in entrata che in uscita.
A fronte di tale flessibilità dell’orario di lavoro, che varia di giorno in giorno, che può iniziare o terminare durante la notte, in orario incompatibile con i mezzi pubblici che collegano la stazione ferroviaria (luogo di lavoro) con l’abitazione del lavoratore, il Tribunale di Livorno ha concluso nel senso che l’uso del mezzo privato non possa considerarsi un rischio elettivo, ma una effettiva necessità per il dipendente.
Quanto alla circostanza, secondo cui il lavoratore nella giornata dell’infortunio fosse ammesso a frequentare un corso di aggiornamento, in orario astrattamente compatibile con l’utilizzo del mezzo pubblico, il Tribunale di Livorno ha escluso la rilevanza di tale compatibilità, così argomentando “Né in una tale situazione – si può pretendere che allorché 1 o 2 volte l’anno, sia prevista la partecipazione a corsi di aggiornamento, con orario di fine lavoro predeterminato (come nel giorno del sinistro cui è causa) il lavoratore sia costretto a modificare le proprie abitudini di vita e dunque in quel caso specifico sia costretto ad utilizzare il mezzo pubblico”.
Di qui, conclude il Tribunale adito nel senso della necessità del mezzo proprio, nonché della indennizzabilità da parte dell’Inail delle conseguenze del sinistro stradale, occorso al lavoratore.
Avv. Emanuela Manini
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