Tardiva regolarizzazione contributiva da parte di Trenitalia Spanei confronti di lavoratore ammesso nei ruoli aziendali.

Tardiva regolarizzazione contributiva da parte di Trenitalia Spa nei confronti di lavoratore ammesso nei ruoli aziendali di Tre-nitalia Spa (già FS Spa) a seguito di accertamento di illecita in-termediazione. Onere contributivo interamente a carico della società del trasporto ferroviario. Commento alla sentenza n. 338/2012 della Corte di Appello di Firenze, sez. lav.

Con sentenza n. 338/2012 la Corte di Appello di Firenze, sez. lav., pronunciandosi su controversia radicata da Trenitalia Spa avverso un dipendente patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini per la riforma della sentenza, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze, sez. lav., ha rigettato la impugnazione della società, consolidando un orientamento giurisprudenziale in tema di tardiva regolarizzazione contributiva a seguito di accertamento di intermediazione illecita di manodopera, per violazione dell’art. 1 L. 1369/1960, vigente all’epoca dei fatti in contestazione. La vicenda prende avvio a seguito della immissione nei ruoli aziendali di Trenitalia Spa di lavoratore, in virtù dell’accertato insorgere di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per effetto di illecita intermediazione di manodopera, nonché della pretesa del-la società di recuperare, con oneri a carico del dipendente, la con-tribuzione versata al Fondo speciale Inps dipendenti FS, afferente il periodo del ricostituito rapporto di lavoro, ritenuta di pertinenza del lavoratore. La Corte di Appello di Firenze, sez. lav., respingendo la impugnazio-ne promossa da Trenitalia Spa avverso la sentenza n. 1162/2010 del Tribunale di Firenze, sez. lav., ad essa sfavorevole, ha ribadito il principio secondo cui, a distanza di molti anni, la società non può recuperare a carico del lavoratore le mancate trattenute contributi-ve, allegando a proprio vantaggio la situazione di illecità, insorta per effetto della illecita intermediazione. E’ così, è dato leggere nella sentenza, oggetto di commento: “Contrariamente a quanto sostiene la società appellante, il principio fissato dall’art. 23 legge 4/4/1952, n. 218, ha carattere generale nell’ordinamento previdenziale e, come ha correttamente notato il Tribunale, costituisce attuazione di un elementare principio di buona fede e correttezza nell’attuazione del contratto di lavoro: – il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi en-tro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omes-so in tutto o in parte il pagamento del contributo. Risulta persino superfluo prospettare quale tipo di aberrranti conseguenze deriverebbero dalla deroga al criterio legale di cui all’art. 23, ove si venisse a consentire al datore negligente e inadempiente di recuperare “i più svariati e mutevoli importi contributivi sulla retribuzione corrente del lavoratore subordinato (al riguardo, il nostro caso si rivela paradigmatico, dove dovrebbe vedersi decurtare le retribuzioni ancora nel 2007 e nel 2008 in forza di errori e illiceità commesse dal datore oltre dieci anni fa). Ed è il caso anche di ricordare che, nell’ambito del rapporto di lavoro, non operano neppure le limitazioni vigenti per l’istituto civilistico della compensazione (artt. 1241 e segg. c.c.), in quanto non si verte, come è noto, in materia di compensazione in senso tecnico, ma soltanto nella regolazione di rapporti di dare-avere. Proprio per questo motivo, il legislatore dal 1952 intese porre il principio per cui la “ritenuta contributiva” ha carattere del tutto speciale e non può essere effettuata dal datore secondo criteri e cadenze arbi-trari (o addirittura dopo molti anni, come vorrebbe l’appellante)”.

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La Corte di appello di Firenze si è altresì pronunciata sulla eccezione, sollevata da Trenitalia Spa, avente ad oggetto il prospettato difetto di legittimazione passiva, essendo il lavoratore passato successivamente alle dipendenze di RFI Spa, da ritenersi, a suo dire, il soggetto da convenire in giudizio. Respingendo la sollevata eccezione, la Corte di Appello di Firenze ha rilevato che il periodo, oggetto di ricostituzione, sia sul piano retri-butivo che sul piano contributivo, doveva dirsi di competenza di Trenitalia Spa, di talché a nulla rilevava la circostanza che succes-sivamente il lavoratore fosse passato alle dipendenze di RFI Spa.

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Di qui, il rigetto integrale del ricorso in appello promosso da Trenitalia Spa e la conferma della fondatezza delle ragioni fatte valere dal dipendente.

Avv. Emanuela Manini

 

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