Trasferimento di lavoratore dipendente di Trenitalia Spa in ragione della cessazione della attività di originaria adibizione del lavoratore. Prevalenza delle esigenze anagrafiche (lavoratore ultra cinquantenne) e di assistenza (fruizione dei benefici di cui alla L. 104/1992) sull’esercizio del potere datoriale di trasferire il lavoratore. Accoglimento del ricorso, ex art. 700 cpc, promosso dal lavoratore, con conseguente sospensione del provvedimento di trasferimento.
Si segnala la decisione assunta dal Tribunale di Siena, giudice del lavoro, nell’ambito di ricorso promosso da un lavoratore dipendente, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, avverso Trenitalia Spa volto ad impugnare il provvedimento di trasferimento, assunto dalla società, dall’impianto di Siena all’impianto di Firenze, in ragione della paventata soppressione del posto di lavoro.
La vicenda prende avvio dal ricorso ex art. 700 cpc promosso avverso un lavoratore dipendente di Trenitalia Spa assegnato all’ufficio distribuzione Turni Siena dell’U.O. Distribuzione Turni pdc Firenze – DPR con qualifica di quadro, avverso il provvedimento di trasferimento all’impianto primario condotta di Firenze dove le mansioni di assegnazione del lavoratore (addetto alla distribuzione dei turni del personale) erano state frattanto trasferite.
A fondamento del proprio ricorso, il lavoratore assumeva:
– che era stato assegnato, prima della assunzione del provvedimento di trasferimento, alla struttura Manutenzione e Pulizia Toscana – Contratto Pulizie, con sede lavorativa in Siena, e che tale destinazione lavorativa dovesse considerarsi definitiva e non temporanea, come riferito dalla società;
– che lo stesso, ai sensi dell’art. 40, n. 5, CCNL 16/4/2003, non poteva essere trasferito ad altro impianto senza il proprio consenso, avendo egli compiuto 50 anni;
– infine, che lo stesso rientrava nella tutela prevista dalla L. n. 104/1992, prestando egli assistenza al fratello disabile.
Costituendosi in giudizio, Trenitalia Spa assumeva che la assegnazione all’impianto di Firenze traeva origine dalla cessazione della attività, cui era adibito il lavoratore, di distribuzione dei turni del personale presso l’impianto di Siena, e dalla conseguente assegnazione delle predette attività all’impianto di Firenze, a nulla rilevando la temporanea assegnazione del dipendente ad altra attività nelle more della riorganizzazione aziendale della attività di distribuzione dei turni.
Il Tribunale di Siena, all’esito della audizione delle parti, a scioglimento della riserva, accoglieva il ricorso promosso dal lavoratore, disponendo la sospensione della assegnazione del ricorrente all’impianto di Firenze, nonché ordinando a Trenitalia Spa l’immediato mantenimento della assegnazione alla struttura manutenzione e pulizia Toscana, condannava altresì Trenitalia Spa al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione assunta, il Tribunale adito, all’esito di un approfondito excursus della giurisprudenza formatasi in materia, ha ritenuto che la natura collettiva del trasferimento subito dal lavoratore, in ragione della riorganizzazione della attività di distribuzione dei turni del personale, che ha visto coinvolto tutto il personale (tra cui il ricorrente) operante presso l’impianto di Siena, “non appare e non può essere assolutamente ostativa alla esplicazione di quei valori di tutela e in specie del secondo, ex lege 1992/n. 104, ragionevolmente sussistenti nel caso esaminato”.
Sotto tale aspetto, è apparso dunque possibile per il Tribunale il mantenimento del lavoratore nella postazione lavorativa, assegnata al dipendente prima del trasferimento, a nulla valendo dire che si trattasse di sottoutilizzazione della professionalità di quadro, propria del lavoratore, in attesa del riordino dell’ufficio, a fronte della irrilevanza mostrata da Trenitalia Spa ad un demansionamento, all’atto di offerta di riconversione della professionalità in altri settori produttivi (macchinista/capotreno), quale contropartita per il lavoratore al mantenimento presso la postazione lavorativa in Siena.
Quanto al periculum in mora, ha argomentato il Tribunale nel senso che “evidente, e piuttosto tipico, in materia, il periculum in mora insito nella grave ingiuria, irreparabile, che la nuova sede lavorativa, nonostante una distanza chilometrica relativa, viene ad arrecare alle obiettive esigenze assistenziali di familiare stretto (fratello), non senza riflesso immediato su diritto della personalità del lavoratore”.
Di qui, la fondatezza del diritto del lavoratore a permanere presso la originaria sede di lavoro, anche in applicazione dei principi di buona fede e correttezza, ex artt. 1175, 1375 cc.
Avv. Emanuela Manini
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