Intermediazione illecita negli appalti ferroviari. Rinuncia alla postazione di lavoro dietro rimessa di una somma di denaro. Sottoposizione dell’importo corrisposto da Trenitalia Spa e/o RFI Spa in favore del lavoratore a titolo transattivo a tassazione separata e non a tassazione ordinaria.
Si richiama l’attenzione su una vicenda che vede coinvolti lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici di servizi ferroviari, i quali, all’esito di declaratoria di intermediazione illecita di manodopera, hanno conseguito un accordo con le società ferroviarie, volto alla ri-nuncia alla postazione di lavoro dietro rimessa di una somma di de-naro da parte di queste ultime, al netto della ritenuta di acconto (20%), a titolo di transazione generale novativa.
La questione che si pone è quale sia il corretto regime di tassazione (ordinaria o separata) da applicare alla somma ricevuta.
In materia di trattamento fiscale delle somme erogate al lavoratore nell’ambito di transazioni relative a controversie di lavoro, il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 6, 17, 19, 51 testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR n. 917/1986, come modificato dal Dlgs n. 344/2003.
L’art. 51 (già 48) del TUIR contiene una ampia nozione di reddito da lavoro dipendente, stabilendo che tale reddito è “costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rap-porto di lavoro”.
L’art. 17 (già art. 16) TUIR disciplina le modalità della tassazione delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” e transazione inter-venuta nel corso di tale rapporto prevedendo solo nel primo caso l’assoggettamento a tassazione separata.
L’art. 17 lett. a) TUIR stabilisce, infatti, che sono assoggettate a transazione separata solo “le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedura esecutiva, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Dall’art. 17, lett. b) discende invece la regola dell’assoggettamento a tassazione ordinaria delle somme (aventi natura retributiva) corrisposte al lavoratore a seguito di transazioni stipulate nel corso del rapporto di lavoro laddove la norma stabilisce che sono soggetti a tassazione separata solo “gli emolumenti arretrati corrisposti per effetto di legge, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
In entrambi i casi, il datore di lavoro dovrà effettuare la ritenuta d’acconto ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 DPR 600/1973.
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Così delineato il quadro legislativo di riferimento, con riguardo alla fattispecie in esame, non pare dubitabile che l’importo percepito da un lavoratore a seguito di accordo transattivo, stipulato con RFI Spa e Trenitalia Spa, di rinuncia alla postazione di lavoro dietro rimessa di una somma di denaro, debba essere assoggettato a tassazione separata e non a tassazione ordinaria.
Infatti, le parti all’atto di definire la controversia tra gli stessi insorta, conclusasi con sentenza, di riconoscimento di rapporto di lavoro insorto con le società ferroviarie, hanno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto giuridico, diretto a costituire nuove obbligazioni, quali la rimessa di una somma di denaro da parte di RFI Spa e Trenitalia Spa in favore del lavoratore.
Attesa la omnicomprensiva nozione di reddito da lavoro dipendente, delineata dall’art. 51 TUIR, gli emolumenti non possono che ricondursi al rapporto di lavoro, e come tali, sono assoggettati a tassa-zione separata.
Del resto, come è stato rilevato in giurisprudenza, con l’introduzione dell’art. 17 lett. a) TUIR, il legislatore ha inteso ricomprendere nel reddito da lavoro dipendente (anche) le somme percepite a seguito di qualsiasi transazione, prescindendo dalla natura (o meno) novativa della stessa, purchè relative al rapporto di lavoro subordinato (Cass. Civ. Sez. Lav. 6910/2004).
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Per il caso in cui il lavoratore abbia sottoposto la somma ricevuta a titolo transattivo al regime della tassazione ordinaria anzichè a quello della tassazione separata, esso potrà avanzare all’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, istanza di rimborso Irpef per la parte di imposta pagata in eccesso.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 DPR 620/1973 la istanza di rimborso della imposta deve essere presentata entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento diretto.
Avv. Emanuela Manini
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