Agenzia di commercio e recesso per giusta causa. Determinazione della indennità di cessazione del rapporto.

Agente di commercio e recesso per giusta causa a seguito di scelte commerciali della preponente, che hanno modificato il portafoglio clienti dell’agente ed il fatturato. Determinazione della indennità di cessazione del rapporto, ex art. 1751 cc., se-condo una valutazione da effettuarsi dopo la cessazione del rapporto di agenzia, che sia di favore per l’agente. Breve com-mento alla sentenza n. 7567 del 1/4/2014 della Corte di Cassa-zione, sez. lav.

Si segnala la interessante sentenza n. 7567 del 1/4/2014, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez. lav., in materia di agenzia e di indennità di cessazione del rapporto.
Un agente di commercio recedeva dal rapporto di agenzia per giusta causa, adducendo la sensibile modifica del proprio portafoglio clienti, nonché della zona di competenza e del suo fatturato, a seguito di scelte commerciali della proponente, consistite nel mutamento di rapporti commerciali tra quest’ultima ed una società terza.
Oltre alla indennità sostitutiva del preavviso, l’agente di commercio invocava il pagamento della indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 1751 cc., in luogo di quella prevista dall’AEC applica-bile, in quanto la prima era più vantaggiosa in termini economici.
La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha statuito che costituisce giusta causa di recesso da parte dell’agente di commercio la circostanza che la preponente con il proprio comportamento avesse determinato la drastica riduzione degli affari dell’agente e della sua zona di competenza, a nulla rilevando il richiamo da parte della preponente alla strategia di vendita di una società terza, che si era rivolta ad una concorrente della preponente per la commercializzazione dei propri prodotti.
Quanto alla disciplina da applicare per la determinazione della in-dennità di cessazione del rapporto di lavoro, spettante all’agente sul fondamento della giusta causa di recesso, la Corte di Cassazione ha abbandonato l’orientamento maggioritario (Cass. 11402/2000, 2283/2004) in favore di quello comunitario (Corte di Giustizia Eu-ropea, sent. 21/3/2006, causa C-465/04) secondo cui una deroga pattizia all’art. 1751 cc. può essere ammessa solo quando l’accordo garantisce all’agente una indennità pari o superiore a quella che ri-sulterebbe dalla applicazione dell’art. 1751 cc.
Quanto al momento in cui operare tale valutazione, la Suprema Corte ha chiarito che esso è quello di conclusione del rapporto, poiché l’importo determinato dal giudice, ai sensi dell’art. 1751 cc., deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione delle re-gole pattizie, siano esse individuali o collettive.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha formulato il principio di diritto che la indennità di cessazione del rapporto spetti all’agente che abbia sviluppato l’avviamento dell’impresa a nulla rilevando che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per fatto ad esso imputabile.
Avv. Emanuela Manini
Allegati: sentenza 7567/2014

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