Licenziamento di dipendente di Trenitalia Spa. Reintegrazione.

Licenziamento di dipendente di Trenitalia Spa a seguito della inottemperanza al provvedimento di assegnazione ad altra se-de, in attesa degli esiti del procedimento ex art. 700 cpc, frattanto radicato. Illegittimità del licenziamento intimato ed ordine di reintegra. Breve commento alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/4/2014.

La vicenda prende avvio dal licenziamento intimato ad un dipendente di Trenitalia Spa immesso nei ruoli aziendali a seguito di declaratoria di illecita intermediazione di manodopera, in conseguenza del rifiuto di questi a prestare la attività lavorativa presso sede assai distante da quella di assegnazione, in attesa degli esiti del procedi-mento, ex art. 700 cpc, frattanto instaurato dinanzi al Tribunale di Novara. Il lavoratore, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Novara, che tuttavia aveva dichiarato legittimo l’atto di risoluzione del rapporto di lavoro. Radicato giudizio di appello avverso la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Torino, questa ha accolto le ragioni del dipendente, dichiarando la illegittimità del licenziamento, nonché ordinando alla società la reintegra nel posto di lavoro, presso la originaria sede di assegnazione (Novara). In proposito, il giudice del gravame ha assunto a base della propria decisione le seguenti argomentazioni: – Trenitalia Spa all’atto di immissione in servizio del dipendente, intervenuta a distanza di oltre due anni dalla pronuncia di accertamento del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto immettere il lavoratore nel posto di lavoro, e solo dopo la configurazione formale del rapporto, avrebbe potuto riprendere la normale dinamica con un eventuale trasferimento, sussistendone le esigenze aziendali. Al contrario, la società ha omesso di regolarizzare il rapporto sotto il profilo formale, amministrativo, contabile e previdenziale, di talchè il rifiuto del dipendente di prendere servizio nella sede di nuova assegnazione (Torre del Greco) doveva ritenersi giustificato, in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1460 cc. – Quanto alla circostanza, posta da Trenitalia Spa a base dell’intimato licenziamento, ovvero la continuazione della prestazione lavorativa alle dipendenze della appaltatrice, osserva la Corte di Appello che ciò era da porsi in relazione alla mancata ottemperanza della società alle sentenze che ordinavano la immissione del dipendente presso i ruoli aziendali di Trenitalia Spa, la quale si era avvantaggiata di tale circostanza, nulla obiettando per anni, così riducendo la propria obbligazione risarcitoria alle sole differenze retributive rispetto al trattamento economico spettante al lavoratore ove il medesimo fosse stato tempestivamente immesso in ruolo. Da ultimo, costituisce circostanza dirimente ai fini della valutazione del comportamento oggetto di censura disciplinare la carenza dell’elemento soggettivo, ovvero la buona fede del lavoratore nella tenuta della condotte. Di qui, la declaratoria di illegittimità del licenziamento e l’ordine di reintegra del dipendente nel posto di lavoro.

Avv. Emanuela Manini

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