Contributi Enpals. Commento alla sentenza 410/2015

CONTRIBUTI ENPALS (ORA INPS).QUANDO SUSSISTE L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO. ONERE PROBATORIO A CARICO DELL’ISTITUTO PREVIDENZIALE, CHE INVOCA IL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 410/2015 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZ. LAV.

Una interessante sentenza del Tribunale di Firenze, sez. lav., chiarisce quando sussiste l’obbligo contributivo Enpals (ora INPS) ed a chi spetti provare la sussistenza dei presupposti per il versamento dei contributi.

La vicenda prende avvio dalla opposizione, presentata da una società, patrocinata dall’Avv. Emanuela Manini, avverso Enpals (in seguito INPS) ed Equitalia, avente ad oggetto contributi obbligatori dovuti alla gestione dei lavoratori dello spettacolo, non versati.

Il Tribunale di Firenze, prima di affrontare la fattispecie in esame, ha ripercorso la disciplina legislativa, applicabile in materia di obbligo contributivo Enpals.

“Nel merito, in generale, va ricordata la peculiarità dell’obbligo contributivo ENPALS, così come disciplinato nel tempo dal d.lg. C.p.s. n. 708 del 1947 (e successive modifiche), secondo il quale da un lato, è decisiva l’appartenenza del lavoratore alle categorie espressamente previste da tale normativa, e non è invece decisiva la qualificazione del soggetto per cui l’attività è prestata, nonché il regime autonomo o subordinato del rapporto; dall’altro lato, l’obbligo di iscrizione all’ENPALS sussiste per i lavoratori impiegati a svolgere un’attività artistica o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo destinato al pubblico con carattere di stabilità e professionalità, con esclusione dei lavoratori che prestino tale attività in via meramente occasionale, senza che rilevi la circostanza che le prestazioni, benchè professionali, siano saltuarie, o di breve durata, né che tale attività lavorativa non sia esclusiva per il soggetto che la espleti” (sul punto, tra le altre, Cass. n. 21829/2014, Cass. 9752/2004).

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Chiarita la disciplina applicabile, il Tribunale di Firenze ha affrontato la questione dell’onere della prova della obbligazione di versamento dei contributi, pretesi con ill ruolo esattoriale.

Il Tribunale adito ha disposto che spetta all’ente previdenziale provare i fatti costitutivi della domanda fatta valere con la cartella di pagamento, quando sia contestato il fondamento della pretesa contributiva. Ebbene, atteso che l’Inps non è riuscito a provare la stabile e continuata prestazione lavorativa da parte del disc jockey, chiamato ad effettuare alcune serate nel proprio locale, ciò che è a fondamento dell’obbligo di contribuzione, che anzi dalle risultanze probatorie era emersa la occasionalità della prestazione resa, il Tribunale ha disposto l ’annullamento della cartella di pagamento con il relativo ruolo esattoriale.

Avv. Emanuela Manini

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