Intermediazione illecita di manodopera e sede di lavoro

INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA NEL TRASPORTO FERROVIARIO. DIRITTO DEL LAVORATORE, ALL’ATTO DI IMMISSIONE IN SERVIZIO, ALL’ESPLETAMENTO DELLA MANSIONE PRESSO IL POSTO DI LAVORO DA ULTIMO OCCUPATO. BREVE COMMENTO ALLA ORDINANZA 28/5/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.

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L’ordinanza, emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 28/5/2015, nell’ambito di un giudizio di appello promosso da Trenitalia Spa avverso un lavoratore, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, immesso in servizio a seguito di declaratoria di intermediazione illecita di manodopera, segna un passo avanti in materia di luogo di espletamento della mansione all’atto della presa in servizio del lavoratore intermediato.

La vicenda prende avvio dalla assegnazione da parte di Trenitalia Spa di un lavoratore, a seguito di declaratoria di intermediazione illecita di manodopera, ad una sede di lavoro diversa (e molto distante) da quella da ultimo occupata, e di avvio di un contenzioso da parte del dipendente, volto a sentire dichiarare la illegittimità del provvedimento assunto.

La Corte di Appello di Firenze, adita da Trenitalia Spa avverso il provvedimento pronunciato in primo grado, nel quale la società era risultata soccombente, ha preso le mosse dalla statuizione giudiziale che ha riconosciuto l’insorgere di rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore, formalmente dipendente da società appaltatrice di servizi ferroviari, e Trenitalia Spa presso uno specifico impianto ed ha ritenuto che l’Azienda ferroviaria fosse tenuta a mantenere il dipendente presso tale ultima sede di lavoro, fino a quando non sopraggiunga un legittimo provvedimento di trasferimento.

Si legge nella ordinanza della Corte di Appello: “Le mosse devono essere prese dal contenuto della decisione di questa Corte (sent. 103/08) ormai passata in giudicato, con la quale è stato, in sostanza, riconosciuto che il rapporto di lavoro, nonostante l’apparente dipendenza da terzi, si svolse di fatto direttamente fra Trenitalia Spa, e i lavoratori, cioè rilevando che concretamente la società in quello specifico stabilimento (Officina Manutenzione Locomotiva di Firenze) si era organizzata in maniera tale da utilizzare quelle mansioni direttamente e rispetto a questo dato di fatto la circostanza che l’organico non contemplasse l’astratta figura professionale vuol dire poco. Vuol dire, invece che, appunto prescindendo dalla propria teorica pianta organica, l’azienda aveva avuto necessità di utilizzare operai comuni e non si vede per quale ragione non debba continuare a farlo dopo che è stato squarciato il velo della fittizia interposizione. La circostanza non pare dissimile da quella che si verifica nel caso di nullità del termine, rispetto al quale la Cassazione riconosce il diritto a veder continuare l’espletamento delle proprie mansioni nel posto da ultimo occupato (c. 19095/13, conf. 11927/13, 27844/09) salvo un successivo legittimo trasferimento”.

Di qui la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ed il rigetto del giudizio di impugnazione promosso da Trenitalia Spa.

Avv. Emanuela Manini

Ordinanza 28/5/2015

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