Enasarco: modalità di calcolo della pensione

Con la recente sentenza n. 422/2015 la Corte di Appello di Torino, confermando la decisione n. 1323/2014 emessa in primo grado dal Tribunale di Torino, ha affermato la legittimità della interpretazione sostenuta da un pensionato Enasarco in punto di modalità di calcolo della c.d. quota a) delle pensioni liquidate dall’ente che invocava la determinazione del trattamento pensionistico a lui liquidato sulla base del meccanismo, per lui più favorevole, stabilito dall’art. 10 comma terzo della L. 12 del 2/2/1973 piuttosto che dal meccanismo stabilito dall’art. 10 comma primo della L. 12 del 2/2/1973 applicatogli dall’ente previdenziale. Secondo i giudici torinesi dal combinato disposto della vigente normativa regolante la materia emergono due diversi alternativi sistemi di calcolo della predetta voce del trattamento pensionistico – che insieme ad ulteriori quote va a formare la pensione liquidate dall’ente – con diritto del pensionato a vedersi applicato il trattamento di miglior favore tra i due possibili. Con riferimento all’anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998 il pensionato può, quindi, optare per l’importo scaturente “….dalla più elevata tra le medie annue delle “provvigioni liquidate”, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l’ultimo versamento” ex art. 10 comma primo della L. 12 del 2/2/1973 oppure per l’importo scaturente “….dalla media annua delle provvigioni liquidate…fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva” ex art. 10 comma terzo della L. 12 del 2/2/1973 ed art. 11 del DPR n. 758 del 30/4/1968. La vicenda è nata allorquando un pensionando Enasarco, da tempo non più attivo, al fine di maturare l’anzianità minima necessaria per poter presentare domanda di pensione di vecchiaia si vedeva costretto ad effettuare – previa autorizzazione dell’ente – dei versamenti volontari ed, in conseguenza, si vedeva modificare il periodo contributivo da prendere a riferimento ex art. 10 comma primo della L. 12 del 2/2/1973 per il calcolo di tale voce pensionistica e, poi, liquidare un assegno di pensione modestissimo a fronte di un precedente calcolo previsionale ottenuto tramite il portale della stessa Fondazione Enasarco. Nell’esaminare la posizione emergeva, tuttavia, la possibilità di ottenere una diversa determinazione della quota a) della pensione di vecchiaia Enasarco di spettanza ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11 del DPR n. 758 del 30/4/1968 come richiamato dall’art. 10 comma terzo della L. 12 del 2/2/1973. La relativa istanza avanzata dal pensionato veniva però respinta da Fondazione Enasarco che affermava l’inoperatività della normativa invocata sostenendo che sarebbe stata sostituita e, quindi, abrogata implicitamente dalla stessa L. 12/1973 – che pure ne disponeva l’applicazione in peculiari ipotesi quali quella in questione – ovvero dal Regolamento Enasarco approvato con D.M. 20/2/1974. Avendo diversa convinzione il pensionato si rivolgeva, quindi, alla Magistratura. All’esito del giudizio la tesi sostenuta dal pensionato era ritenuta condivisibile dai giudici torinesi nelle sentenze sopra richiamate con argomentazioni che appaiono solide e convincenti. Non risultano precedenti in argomento. La questione può assumere rilievo per quei pensionati Enasarco che, per varie vicissitudini, negli ultimi anni lavorativi abbiano avuto un reddito rilevante ai fini pensionistici [effettivo o figurativo] modesto ed inferiore a quello medio risultante dal prendere a riferimento l’intera anzianità lavorativa.

Avv. GianLuca Braschi

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