Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato insorto con RFI Spa e/o Trenitalia Spa a seguito di accertamento di illecita intermediazione di manodopera, ai sensi dell’art. 1 L. 1639/1960. Onere della contribuzione interamente a carico delle società datrici di lavoro. Breve commento alla sentenza n. 18232/2015 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 18232/2015, dando continuità al precedente orientamento giurisprudenziale, si è pronunciata nel caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato insorto con società del gruppo FS (RFI Spa, Trenitalia Spa) a seguito di intermediazione illecita di manodopera, ai sensi dell’art. 1 L. 1369/1960, ed ha ribadito il principio secondo cui i contributi previdenziali non versati fanno interamente carico alle società ferroviarie, senza che sia consentito a queste di pretendere dal lavoratore la quota a carico di quest’ultimo.
Si legge nella citata sentenza: “Come puntualizzato da questa Corte in analoghe occasioni (cfr. Cass. n. 6848/2009), il combinato disposto degli artt. 19 e 23 L. 218/1952 delinea il regime giuridico di due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l’ipotesi normale e fisiologica del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, mentre la seconda quella patologica dell’omissione del pagamento o dell’adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro: nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro (operante come mero adiectus solutionis causa nei confronti dell’ente creditore) il diritto a trattenere “il contributo a carico del lavoratore…sulla retribuzione corrisposta…alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”, laddove, nella seconda, il datore di lavoro resta “tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio
carico che per la quota a carico del lavoratore”….E ciò al fine di evitare (per come correttamente avverte Cass. n. 5916/1998) che, in conseguenza dell’inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell’inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell’inadempimento del soggetto obbligato. Infine, ribadendosi come, a fronte di un comportamento antigiuridico del datore di lavoro (che ometta o ritardi il pagamento dei contributi), vada riconosciuta la possibilità per lo stesso di dimostrare l’impossibilità di adempiere la prestazione dovuto per causa non imputabile (cfr. Cass. n. 8800/2008), secondo una prospettiva in realtà eccedente la struttura della fattispecie, nella quale rileva essenzialmente un inadempimento colpevole, valutabile secondo i rimedi comuni (Cass. 11 giugno 2013, n. 14631; Cass. 14 giugno 2013, n. 15004; Cass. 17 giugno 2013, n. 15070; Cass. 17 giugno 2013, n. 15071; Cass. 25 giugno 2013 n. 19524)”.
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Di qui, il rigetto del ricorso promosso da RFI Spa nei confronti di un lavoratore, patrocinato dagli Avv.ti Gianluca Braschi ed Emanuela Manini, sia nelle fasi di merito che in quella di legittimità.
Allegati: sentenza n. 18232/2015
Avv. Emanuela Manini
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