Intermediazione illecita di manodopera negli appalti ferroviari. Prescrizione dei crediti retributivi

Intermediazione illecita di manodopera nell’ambito degli appalti ferroviari. Prescrizione delle differenze retributive maturate nei confronti della società intermittente. Insussistenza. Breve commento alla sentenza n. 146/2016, pronunciata in data 16/2/2016 dalla Corte di Appello di Firenze, sez. lav.

Si segnala una interessante sentenza della Corte di Appello di Firenze, sez. lav., in materia di intermediazione illecita di manodopera negli appalti ferroviari.

La vicenda prende avvio a seguito della instaurazione di una controversia dinanzi al Tribunale di Firenze, sez. lav., promossa da una lavoratrice, patrocinata dall’Avv. Emanuela Manini, dipendente di una società appaltatrice di servizi ferroviari, volta all’accertamento di una illecita intermediazione di manodopera, e della insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FS Spa, in seguito RFI Spa.

Il Tribunale di Firenze, sez. lav., accoglieva la domanda della ricorrente, tuttavia dichiarava il rapporto insorto con la società ferroviaria cessato al momento della cessione da parte di RFI Spa della gestione dei servizi di portineria, cui la ricorrente era adibita, a Ferservizi Spa.

Avverso la predetta sentenza, per tale parte di statuizione, la lavoratrice interponeva appello, chiedendo che il rapporto di lavoro subordinato, costituito con RFI Spa, fosse dichiarato ancora in essere con la predetta società.

La Corte di Appello di Firenze, sez. lav., ha accolto il ricorso, essendo risultato provato che la prestazione lavorativa fosse proseguita dopo la instaurazione della lite, e non fosse intervenuto un valido atto di risoluzione del rapporto di lavoro da parte di RFI Spa.

La Corte di Appello si è pronunciata anche su altro aspetto della vicenda, afferente la eccepita prescrizione dei crediti retributivi vantati dalla lavoratrice in pendenza del rapporto di lavoro, nel senso di rigettare la eccezione di prescrizione, così argomentando:

“In tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, l’onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro, grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost. che la sospensione in costanza di rapporto costituisca la regola e l’immediata decorrenza l’eccezione. Né, in senso contrario, rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell’assenza della suddetta condizione, che rileva quale fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione” (Cass. n. 7640/2012). Nel caso concreto peraltro, non è soltanto questione di stabilità reale o meno: “Il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso. Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui all’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile “ratione temporis”), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l’avrebbe regolato ove fosse sorto “ab initio” con il datore di lavoro effettivo ovvero la quantificazione attribuita in sede giudiziale” (v.di Cass. 4/6/2014, n. 12553).

Nella specie, non si può trascurare che omissis si è venuta a trovare in una situazione di estrema incertezza occupazionale, nella quale non solo le cooperative (una delle quali fallita) si succedevano spesso per il “cambio dell’appalto”, ma nelle quali anche la stessa committenza (cioè l’interponente) sembra aver inteso affidare a terzi la gestione del rapporto con le cooperative. Non può dunque parlarsi di prescrizione in pendenza del rapporto e in danno del prestatore”.

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Di qui, l’accoglimento dell’appello principale, proposto dalla lavoratrice, ed il rigetto dell’appello incidentale di RFI Spa.

Avv. Emanuela Manini

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