Illegittimità della sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente di Trenitalia Spa

Illegittimità della sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente di Trenitalia Spa per omessa effettuazione della condotta nella giornata di sciopero. Tardiva affissione dei treni garantiti. Breve commento alla sentenza n. 4276/2016 del 30/9/2016 della Corte di Appello di Roma, sez. lav.

Con sentenza n. 4276/2016 del 30/9/2016 la Corte di Appello di Roma sez. lav., adita da un macchinista avverso Trenitalia Spa, accogliendo le ragioni del lavoratore, ha dichiarato la illegittimità della sanzione disciplinare inflitta al dipendente, pari a giorni due di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

In proposito, con ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, sez. lav., Trentalia Spa conveniva in giudizio un macchinista deducendo che questi nella giornata di sciopero, pure essendo comandato alla effettuazione della condotta di treni garantiti, aveva omesso la prestazione lavorativa, e per l’effetto la società aveva inflitto la sanzione disciplinare pari a giorni due di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui aveva invocato in sede giudiziale la declaratoria di legittimità.

Il lavoratore, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, si costituiva in giudizio, ritenendo corretto il proprio operato, in considerazione del fatto che le comandate erano state affisse da Trenitalia Spa il giorno antecedente lo sciopero, e di cui il lavoratore non aveva avuto conoscenza, essendo questi stato ammesso a fruire nella giornata di affissione di riposo settimanale.

Poiché il Tribunale di Roma, sez. lav., accoglieva il ricorso di Trenitalia Spa, il lavoratore impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Roma, sez. lav., invocandone la riforma.

Si costituiva nel giudizio Trenitalia Spa, chiedendo il rigetto del ricorso in appello.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato la fondatezza dell’appello, promosso dal dipendente, così argomentando:

“Ciò posto, si rileva che la modalità generalmente utilizzata da Trenitalia per rendere noti i treni garantiti nelle giornate di agitazione sindacale e, quindi i lavoratori ad essi adibiti è costituita dall’affissione dell’orario in azienda, ciò è confermato dalla stessa società appellata che nella memoria difensiva in appello al punto “23” deduce: “la comunicazione di comando, non essendo prevista alcuna forma ad substantiam, avviene attraverso l’affissione di un apposito elenco dei treni da garantire”. Nel caso in esame è circostanza pacifica poiché dedotta da entrambe le parti che in data 28 gennaio 2011 e, quindi, il giorno prima dell’agitazione sindacale sia stato affisso presso la sede di Firenze l’elenco dei treni garantiti titolato appunto: “Treni che costituiscono la garanzia minima dei diritti degli utenti durante lo sciopero proclamato da Orsa Segreteria Nazionale Trenitalia Spa PDM e PDB dalle ore 21.00 del 29 gennaio alle ore 21 del 30 gennaio…” e recante la dicitura “Comandato ad effettuare detti treni è il personale normalmente previsto nei turni.

E’, altresì, pacifico che il giorno 28 gennaio 2011 il lavoratore era assente dal posto di lavoro poiché stava fruendo del riposo settimanale, pertanto, non trovandosi in loco non aveva avuto modo di conoscere la comandata resa tramite affissione. Né tanto meno può ritenersi – come, invece, sostenuto dal primo giudice – che, durante la giornata di riposo, gravasse sul lavoratore un onere dettato da buona fede e correttezza di informarsi riguardo ai treni garantiti. Infatti, fuori dall’orario lavorativo, i lavoratori non sono tenuti all’adempimento di prestazioni connesse all’attività lavorativa. Ebbene, l’affissione dell’orario contenente l’indicazione dei treni garantiti è la modalità adottata per prassi dall’azienda per comunicare ai lavoratori le comandate, tuttavia, nel caso in esame tale affissione (avvenuta solamente il giorno prima dell’agitazione sindacale) è del tutto intempestiva in considerazione del fatto che il personale dei treni è ammesso, come noto, a fruire di riposi anche di settantadue ore; pertanto, affinchè i lavoratori possano essere informati adeguatamente dei comandi, l’orario deve essere reso noto in tempo congruo ovvero almeno tre giorni prima della giornata prevista per l’agitazione sindacale”.

Di qui, poiché era da escludere che il lavoratore avesse contravvenuto all’obbligo di rispettare i turni di servizio (artt. 51 e 55 CCNL Attività Ferroviaria) la sanzione disciplinare inflitta da Trenitalia Spa era da considerarsi illegittima.

Avv. Emanuela Manini

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