Società di gestione di immobili ed iscrizione alla gestione commercianti Inps

Società di gestione di immobili, in proprietà della società, niente obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell’Inps da parte dei soci.

Con avviso di addebito, l’Inps invocava nei confronti del socio accomandatario ed amministratore di una società in accomandita semplice (Sas), gerente il patrimonio immobiliare in proprietà della predetta società, il pagamento della contribuzione pretesa a seguito della iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti.

Avverso l’avviso di addebito il socio della società adiva il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, con il patrocinio dell’Avv. GianLuca Braschi, richiamando la giurisprudenza di legittimità che nega l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da parte dei soci di società di persone che abbiano locato a terzi immobili di proprietà e si limitino a riscuotere i canoni, senza esercitare attività commerciali, concludendo per la infondatezza sostanziale della pretesa contributiva per difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per legge.

Il Tribunale adito accoglieva la opposizione del socio con sentenza, che di seguito veniva appellata dall’Inps.

La Corte di Appello di Firenze, sez. lav., con sentenza 531/2017, ha rigettato l’appello promosso dall’Inps, ed ha confermato la pronuncia in primo grado.

In particolare, la Corte di Appello ha ripercorso i requisiti che devono sussistere per l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti Inps, ovvero:

1) che i soggetti siano titolari o gestori di impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia; 2) che abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; 3) che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e previdenza; 4) che siano in possesso, ove previsto, di licenza e/o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi o registri.

Con riguardo alle imprese commerciali proprietarie di immobili locati a terzi, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte di Appello di Firenze ha affermato che la attività di mera riscossione di canoni di immobili locati a terzi non costituisce attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una attività commerciale, e pertanto non fa insorgere l’obbligo contributivo a carico dei soci.

Di qui, l’integrale rigetto dell’appello promosso dall’Inps.

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allegato: sentenza 530/2017.

Avv. Emanuela Manini

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