Articolo 25.11.21

FAMIGLIA. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

La assegnazione della casa coniugale ( o familiare nelle coppie di fatto) non può costituire una misura assistenziale per il coniuge più debole economicamente.Tale assegnazione ha precisi risvolti economici, in particolare in punto di regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori. Il non tenere conto della assegnazione della casa come beneficio economico costituisce condotta lesiva dell’art 337 sexies cc, il quale prevede che della assegnazione della casa familiare il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l’eventuale titolo di proprietà. Di qui, la Corte Suprema ha rinviato la causa al giudice di merito per la rideterminazione dell’assegno di mantenimento ( Cass civ 33606/2021).

Avv Emnauela Manini.

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