Ancora sulla Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI).
La legge 28/6/2012 n. 92 (c.d. legge “Fornero”) ha realizzato la riforma dei trattamenti di disoccupazione (l’art. 2 della citata legge re-ca la rubrica “ammortizzatori sociali”) attraverso la graduale sostituzione di quasi tutti gli interventi, legati alla perdita del lavoro, previsti dalla vigente legislazione, e la introduzione della Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), demandata alla gestione Inps delle prestazioni temporanee, di cui all’art. 24 L. n. 88/1989, da applicarsi a tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1/1/2013.
L’ASPI si applica ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperativa in regime di subordinazione, ad esclusione dei dipendenti pubblici assunti con contratto di lavoro a tempo in-determinato e degli operai agricoli.
Requisiti per l’accesso all’ASPI sono il possesso di almeno due anni di contribuzione, di cui uno nell’ultimo anno, nonché la involontarietà dello stato di disoccupazione. Pertanto sono esclusi coloro che abbiano cessato il rapporto di lavoro per dimissioni con esclusione del caso di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consen-suale del rapporto, ad eccezione del caso in cui si addivenga alla ri-soluzione consensuale del rapporto di lavoro all’esito della procedu-ra di conciliazione, avviata nell’ambito di un licenziamento per giu-stificato motivo oggettivo (art. 7 L. n. 604/1966, come novellato dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012).
Tuttavia, la perdita dello stato di disoccupazione non comporta la immediata cessazione della prestazione, bensì la sua sospensione, per il caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato di du-rata non superiore a 6 mesi.
Per il caso di avvio di una attività di lavoro autonomo è necessario informare l’Inps entro un mese dall’inizio della attività (pena la perdita immediata del beneficio), indicando il reddito annuo che si pre-vede di conseguire.
Se esso risulta inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la indennità sarà mantenuta, seppure in misura ridotta.
A partire dall’anno 2013 la indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è sostituita dalla “mini ASPI”, la quale è riconosciuta a chi possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno (attualmente, per la fruizione della indennità con requisiti ri-dotto occorrono almeno 78 giornate lavorate).
Infine, è prevista la decadenza dalla fruizione dell’ASPI (o della mini ASPI), oltrechè per il caso di avvio di attività di lavoro autonomo senza comunicarlo all’Inps, per il conseguimento dei requisiti per la fruizione della pensione di vecchiaia o anticipata, ovvero per acqui-sizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salva la opzione del soggetto per la conservazione della indennità di disoccupazione.
Avv. Emanuela Manini
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