Assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e di divorzio in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti. Breve commento alla sentenza della Corte di Cassazione 22/7/2015 n. 15307
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, torna sul tema della assegnazione della casa coniugale in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti per ribadire il principio che il coniuge, separato o divorziato, non è titolare di un diritto di godimento sull’immobile, adibito a casa coniugale, se non risulti affidatario di figli minori, ovvero convivente con figli maggiorenni non autosufficienti.
La Suprema Corte si pronuncia nel caso di un coniuge e della figlia, maggiorenne convivente con la madre, le quali rivendicavano il diritto ad abitare nell’immobile assegnato, in proprietà dell’altro coniuge, a nulla rilevando, a loro dire, la revoca dell’assegno di mantenimento, giudizialmente disposta nei confronti della figlia maggiorenne, divenuta frattanto autosufficiente, atteso che il diritto all’assegno di mantenimento costituiva beneficio economico sganciato dal diritto ad abitare la casa familiare.
La Suprema Corte, nel rigettare la tesi delle ricorrenti, ha ribadito il principio, secondo cui l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, in ragione della acquisita indipendenza economica, la esigenza di mantenere la speciale protezione.
Né varrebbe invocare la tutela del coniuge, economicamente più debole, atteso che il diritto personale di godimento della casa coniugale esula dalla serie dei diritti patrimoniali conseguenti alla pronuncia di separazione o divorzio.
Sulla base dei questi principi, la Suprema Corte ha dichiarato cessato il diritto del coniuge e della figlia al godimento della casa familiare, ed ha condannato le stesse a corrispondere all’acquirente dell’immobile, al quale era stato frattanto venduto dal coniuge proprietario, la relativa indennità di occupazione, sul presupposto della illegittimità del perdurare della occupazione del bene in parola.
Avv. Emanuela Manini
Allegati: sentenza n. 15367/2015
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