FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL’OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO. IL PUNTO DEL QUADRO NORMATIVO E DI PRIMA APPLICAZIONE DEL FONDO ISTITUITO CON LEGGE N. 449/1997, CONTENUTO NELLA CIRCOLARE INPS N. 78 DEL 6/6/2011.
La circolare Inps n. 78 del 6/6/2011, rubricata: “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Quadro normativo e prime istruzioni relative alla liquidazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da corrispondere al personale del Gruppo FS”, consente di fare il punto della situazione del quadro normativo e di prima applicazione del Fondo istituito con L. n. 449/1997, che di seguito si illustra nei punti salienti.
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Come noto, l’art. 59, comma 6, seconda parte, L. n. 449/1997, ha previsto la costituzione di un Fondo a gestione bilaterale, volto al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito di processi di ristrutturazione aziendale che saranno avviati all’interno di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.
Successivamente, con Accordo del 21/5/2008, stipulato tra Ferrovie dello Stato ed Organizzazioni sindacali stipulanti è stato istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale della società del gruppo FS, in seguito modificato ed integrato con Accordo del 15/5/2009, recepito dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 510/2009.
Da ultimo, con apposita convenzione, stipulata in data 25/6/2010, tra Inps e società del Gruppo Fs, sono state approvate le modalità di erogazione e di gestione delle prestazioni previste a carico del Fondo.
La scadenza del Fondo è prevista decorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 510 del 23 giugno 2009, ovvero alla data del mese 30 giugno 2019.
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Destinatari degli interventi del Fondo sono tutti i dipendenti (con esclusione dei dirigenti) iscritti ai fini previdenziali al Fondo Speciale FS o all’Assicurazione Generale Obbligatoria delle società, facenti parte del Gruppo FS, ovvero Ferrovie dello Stato Spa, Trenitalia Spa, RFI Spa, Italferr Spa, Ferservizi Spa, FS Sistemi Urbani Srl, TLN Srl.
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Quanto alle caratteristiche delle prestazioni erogate dal Fondo, questi corrisponde, su richiesta della società datrice di lavoro, un assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore di lavoratori delle società del Gruppo FS, sopra elencate, che siano stati dichiarati in esubero, ovvero che aderiscano volontariamente al piano di esodo, e che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, entro un periodo massimo di 48 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ivi compreso il periodo mancante alla decorrenza della pensione (12 mesi) (cd. finestra).
L’assegno straordinario è corrisposto fino alla fine del mese antecedente a quello di decorrenza della pensione, mentre la contribuzione correlata è versata dal Fondo alla competente gestione assicurativa obbligatoria fino alla data di maturazione dei requisiti richiesti per il perfezionamento del diritto.
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Quanto ai requisiti per l’accesso alla prestazione, essi sono quelli anagrafici e contributivi utili per il conseguimento del diritto a pensione al termine del periodo di fruizione dell’assegno.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi sono computabili anche periodi di lavoro all’estero (Unione Europea e Svizzera per gli iscritti al Fondo FS, Paesi esteri con i quali l’Italia ha stipulato apposita convenzione per gli iscritti la Fondo AGO).
Sono altresì computabili periodi di contribuzione nelle gestioni da lavoro autonomo INPS (colt. dir., coloni, mezzadri, artigiani e commercianti), ma in tal caso ai fini dell’accertamento del diritto a pensione si dovrà avere riguardo ai requisiti propri delle predette gestioni.
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Quanto alle modalità di calcolo, occorre precisare che l’assegno si calcola con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione teoricamente spettante all’interessato al momento dell’accesso al Fondo, con la precisazione che esso non è soggetto a perequazione automatica, non spettano gli assegni familiari, né interessi e rivalutazione.
E’ così, per i lavoratori che al 31/12/1995 abbiano maturato almeno 18 anni, di anzianità contributiva, l’assegno è quantificato con il metodo retributivo, per i lavoratori che abbiano maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, l’assegno è quantificato con il metodo misto (retributivo e contributivo).
L’assegno non è reversibile, dunque, per il caso di decesso del beneficiario spetta ai superstiti la pensione indiretta, liquidata secondo la disciplina legislativa in materia, tenuto altresì conto della contribuzione versata durante il periodo di fruizione dell’assegno.
L’assegno è corrisposto a cadenza mensile per 13 mensilità, in rate mensili anticipate.
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Da ultimo, quanto al regime di cumulabilità tra assegno e reddito, si precisa che l’assegno è incumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata in favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con le società del gruppo FS, è parzialmente cumulabile con redditi da lavoro dipendente svolto in favore di aziende non in concorrenza (nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno), è totalmente cumulabile con reddito da lavoro autonomo.
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Ulteriori precisazioni possono essere attinte dalla disciplina normativa in materia, nonché dalla sopra citata circolare Inps n. 78/2011.
Avv. Emanuela Manini
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