EM/mg trenitalia spa nota a sentenza (sent. n. 1426-2008)

Nota a sentenza

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Con sentenza n. 1426/2008 del 4/11/2008, la Corte d’Appello di Firenze, sez. lavoro, ha consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui per il caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra una lavoratore e le Ferrovie dello Stato (ora Trenitalia Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa) in seguito ad una sentenza di accertamento di intermediazione illecita di manodopera, per tutto il periodo in cui è risultato accertata la illeicità dell’appalto, spetta alla società del trasporto ferroviario il pagamento per l’intero della contribuzione previdenziale, anche con riguardo alla quota di contribuzione gravante sul lavoratore.

La vicenda prende avvio dalla richiesta avanzata da Rete Ferroviaria italiana Spa nei confronti di un lavoratore al quale, dopo avere ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con RFI Spa, nonché del diritto a percepire differenze retributive, aveva ricevuto dalla società ferroviaria la richiesta di pagamento della quota di contribuzione che avrebbe dovuto fare carico al lavoratore dalla data di accertamento del rapporto di lavoro, fino alla effettiva reintegra.

Il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, investito della vicenda, ha dichiarato la insussistenza del diritto di RFI Spa a richiedere la contribuzione, per la parte a carico del prestatore di lavoro, per tutto il periodo in cui questi è stato ammesso alla attività lavorativa, per fatto colpevole della società datrice di lavoro.

Ed invero, la norma dell’art. 19 L. 218/1952, la quale dispone la responsabilità a carico del datore di lavoro del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (da trattenersi sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce) deve applicarsi anche alle Ferrovie dello Stato (oggi Trenitalia Spa, RFI Spa), essendo disciplina di carattere generale, applicabile ai datori di lavoro sia privati che pubblici (quale, appunto, le Ferrovie dello Stato).

La Corte di Appello di Firenze, investita da RFI Spa del gravame avverso la sentenza del Tribunale di primo grado ha rigettato l’appello della società, confermando il principio che alcuna pretesa potrà essere avanzata dal datore di lavoro, volta a riversare sul lavoratore le conseguenze della omessa contribuzione.

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