circolare Inps n. 106 del 2010 rateazione debiti contributivi

EM/mg commento modifiche alla disciplina in materia di rateizzazione dei debiti contributivi inps e procedure

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI NEI CONFRONTI DELL’INPS. PROCEDURE DA SEGUIRE AL FINE DI OTTENERE LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO NON EVASO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE. NOVITA’ INTRODOTTE IN MATERIA DALLA CIRCOLARE INPS N. 106 DEL 3/8/2010.

Con propria circolare n. 106 del 3/8/2010 l’Inps, prendendo atto della crisi imprenditoriale del Paese, ha inteso ridefinire le modalità di dilazione dei debiti contributivi da parte di datori di lavoro in situazione di momentanea ed obbiettiva difficoltà economica, favorendo il pagamento della contribuzione inevasa.

Queste le più significative novità introdotte dalla circolare in commento.

Facoltà per l’azienda con lavoratori subordinati di dilazionare la obbligazione di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e non versate all’Inps.

A decorrere dalla pubblicazione della circolare è consentito al datore di lavoro, quale unico ed esclusivo responsabile dell’adempimento della obbligazione contributiva, di assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni e non versate all’Inps.

Tuttavia, precisa l’Istituto previdenziale, tale facoltà non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo da parte dell’Istituto di inoltrare denuncia alla competente autorità giudiziaria della fattispecie di reato (punita con la reclusione o con la multa), costituita dal mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori (salva la speciale causa di non punibilità in favore del datore di lavoro per il caso di pagamento, entro tre mesi dalla contestazione dell’illecito, delle somme dovute per il predetto titolo).

Esclusione dell’obbligo di versamento della quota pari ad 1/12 del dovuto prima della emissione del piano di ammortamento.

Il soggetto che intende accedere alla rateazione dei debiti contributivi non dovrà provvedere al versamento della rata provvisoria nella misura del dodicesimo dell’importo dei contributi (o delle sanzioni) da rateizzare, in attesa della sottoscrizione del piano di ammortamento, essendo sufficiente che all’atto di presentazione della domanda di rateazione il richiedente sottoscriva l’estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione, cui farà seguito la sottoscrizione del piano di ammortamento (a rate mensili, pari al numero accordato) entro 10 gg. dalla delibera di accoglimento della domanda, ed il pagamento della prima rata, nella misura stabilita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del predetto piano.

Competenza dell’Agente di Riscossione alla concessione della rateazione dei crediti iscritti a ruolo dall’Ente previdenziale.

Dalla pubblicazione della circolare i soggetti che intendano regolarizzare in forma dilazionata la propria esposizione debitoria relativa a contributi, iscritti a ruolo, dovranno inoltrare la domanda di rateazione non all’Ente Previdenziale impositore, ma all’Agente di riscossione, al quale spetta valutare la sussistenza, o meno, delle condizioni per l’accoglimento della domanda. Sul punto, si ricorda che è consentita, sussistendone le condizioni, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate.

Avv. Emanuela Manini

Circolare Inps 106/2010

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