circolare inps n. 108 del 9.8.10

EM/commento circolare inps n. 108 del 9.8.10

ISCRIZIONE A RUOLO DA PARTE DELL’INPS DEI CONTRIBUTI E/O PREMI NON VERSATI. ARTT. 30 E 38, COMMA 12, d.l. N.78/2010, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2010. POTENZIAMENTO DEI PROCESSI DI RISCOSSIONE DELL’INPS E MODIFICHE AI TERMINI DI DECADENZA, DI CUI ALL’ART. 25, COMMA 1, DLGS N. 46/1999. CIRCOLARE INPS N. 108 DEL 9/8/2010.

Importanti novità legislative sono contenute negli artt. 30 e 38 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 in materia di crediti previdenziali di competenza dell’Inps e di processi di riscossione.

Sul punto, l’art. 30, comma 10, del D.L. n. 78/2010, rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps”, ha abrogato l’art. 25, comma 2, Dlgs n. 46/1999, in materia di sospensione della attività di recupero dell’Agente di riscossione da parte dell’Ente previdenziale in pendenza di gravame amministrativo.

Recitava, in proposito, il sopra citato art. 25, comma 20: “Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”.

Pertanto, a seguito della abrogazione, con efficacia immediata, della sopraindicata norma per effetto dell’art. 30, comma 10, D.L. n. 78/2010, non sarà più consentito all’Ente previdenziale di disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti, ferma restando la emissione di provvedimenti di sospensione della attività di recupero dei crediti contributivi per ragioni contabili (es. pagamenti già effettuati), amministrativi (es. crediti dilazionati), giudiziari (es. ordinanza di sospensione della esecutività della cartella).

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Altra importante novità è contenuta nell’art. 38, D.L. cit., rubricato “Altre disposizioni in materia tributaria”, il quale ha effettuato modifiche ai termini di decadenza, stabiliti dall’art. 25, 1 comma, Dlgs n. 46/1999, il quale prevede che gli Enti previdenziali, in via generale, debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o dei premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento.

L’art. 38, 2 comma, cit, modificando la sopracitata disciplina, ha previsto che “Le disposizioni contenute nell’art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’Ente creditore”.

Tale previsione normativa, sospendendo nel predetto periodo gli effetti della decadenza, di cui al citato art. 25, consente pertanto all’Istituto previdenziale di procedere alla iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati a decorrere dal 1/1/2004, seppure nel rispetto dei termini di prescrizione.

Vi è dunque da aspettarsi che l’Istituto previdenziale avvii, previa ricognizione delle posizioni, riportate negli archivi, la iscrizione a ruolo di crediti contributivi, per i quali, per effetto della nuova disciplina legislativa, deve dirsi venuta meno la decadenza.

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Per completezza, si precisa che prime istruzioni applicative del nuovo dettato legislativo in materia di crediti previdenziali, di competenza dell’Istituto, sono state dettate dall’Inps con circolare n. 108 del 9/8/2010.

Avv. Emanuela Manini

artt. 30 e 38 D.L. n. 78/2010;

circolare Inps n. 108/2010.

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