Circolare n. 118 del 25/11/2009

EM/mg commento circolare inps 118 del 25.11.09

Diritto del padre ai riposi giornalieri per il caso di madre casalinga, ai sensi dell’art. 40, lett. C., Dlgs 151/2001.

Sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato, Sez. VI, e recepimento dall’Inps dei suoi contenuti  con circolari n. 112/2009 e 118/2009.

Con circolare n. 118 del 25/11/2009 l’Inps torna ancora sul tema del diritto del padre lavoratore dipendente ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga, ampliandone la portata e gli ambiti di applicazione.

Come noto, la vicenda prende avvio dalla sentenza n. 4293 del 9/9/2008, pronunciata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, il quale, interpretando estensivamente la norma dell’art. 40, lett. C. dlgs 151/2001 (testo unico sulla maternità/paternità), la quale dispone che il padre lavoratore dipendente possa fruire di riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, ha chiarito che la ratio della norma in esame induce a ritenere la ammissibilità della fruizione di riposi giornalieri da parte del padre dipendente anche nel caso di madre casalinga, da considerarsi alla stregua di una “lavoratrice non dipendente”, la quale tuttavia sia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” (ad es. accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altre simili).

Per parte sua, l’Inps, con circolare n. 112 del 15/10/2009, recependo la interpretazione estensiva della norma, fatta propria dal Consiglio di Stato, ha superato la propria posizione restrittiva, volta a ritenere che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta e colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’istituto o di altro ente previdenziale”, estendendo il beneficio della fruizione di riposi giornalieri da parte del padre lavoratore dipendente (nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) al caso di madre casalinga che sia impossibilitata alla cura del neonato per comprovate ragioni (opportunamente documentate).

Da ultimo, l’Inps, con circolare n. 118 del 25/11/2009, recependo la circolare C/2009 del 16/11/2009, emanata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali nonché ampliando la posizione precedentemente assunta, ha riconosciuto il diritto del padre a fruire di riposi giornalieri (ai sensi dell’art. 40 TU 151/2001) nel caso di madre casalinga “senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino”.

Pertanto, il padre lavoratore dipendente potrà sempre fruire di riposi giornalieri per il caso di madre casalinga, indipendenmente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità per quest’ultima di accudire il bambino.

Avv. Emanuela Manini

circolare Inps n. 112/2009;

circolare Inps n. 118/2009.

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