commento a sentenza del 5-6-09

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Nota a sentenza 5/6/2009 del Tribunale di Firenze, Sez. Lav. nell’ambito di una controversia, instaurata con la procedura dell’art. 700 cpc, da una lavoratrice avverso Trenitalia Spa, volta ad invocare la sospensione della efficacia del provvedimento, con cui, all’atto della sua immissione in servizio, era assegnata ad un impianto di lavoro, diverso da quello da ultimo occupato.

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All’esito di un giudizio, intrapreso dinanzi al Tribunale di Firenze, Giudice del Lavoro, confermato nei successivi gradi di impugnazione, era riconosciuta la illecita intermediazione di mano d’opera, nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra una lavoratrice e le Ferrovie dello Stato (in seguito denominate Trenitalia Spa), con diritto della stessa ad essere immessa nei ruoli della società nella sede di origine assegnata (Firenze) e nella qualifica riconosciuta.

All’atto della esecuzione della sopracitata sentenza, Trenitalia Spa, prospettando la impossibilità della collocazione presso la sede di appartenenza, assegnava la dipendente ad altro impianto di lavoro, dove la dipendente era invitata a prendere servizio.

Radicato dalla lavoratrice, rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuela Manini, procedimento cautelare, ex art. 700 cpc, dinanzi al Tribunale di Firenze, il Giudice adito, a scioglimento della sua riserva, ordinava a Trenitalia Spa la immediata sospensione del provvedimento di assegnazione della ricorrente a sede di lavoro diversa da quella assegnata con sentenza di accertamento della illecita interposizione di manodopera (Firenze), ordinando alla società la sua adibizione alla predetta sede.

In particolare, ha osservato il Tribunale che risultava evidente la inottemperanza della società alle pronunce giudiziali di riconoscimento del rapporto di lavoro, proprio della lavoratrice, con Trenitalia Spa, a nulla rilevando la prospettata impossibilità di utilizzare presso la sede originaria la prestazione lavorativa della ricorrente, trattandosi di un aspetto da valutare, ai sensi dell’art. 2103 cc., in relazione al successivo corretto esercizio del potere di individuazione della sede di lavoro e della eventuale adozione di un trasferimento, nei limiti della disciplina contrattualistica di settore.

Inoltre, il Tribunale di Firenze, ha rilevato la sussistenza, nella fattispecie in esame, del periculum in mora, trattandosi di una lavoratrice, madre di un bambino in tenerissima età, la cui assegnazione ad una sede di lavoro molto lontana dal nucleo familiare avrebbe provocato pregiudizi irreparabili alla propria situazione familiare.

La ricorrente ha, dunque, potuto fare ritorno presso la propria sede di lavoro, in attesa del pronunciamento della fase di merito.                                                       Avv. Emanuela Manini

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