EM/mg commento circolare inps n. 89 del 10-7-2009
Pensione di anzianità e cessazione della attività lavorativa con successiva rioccupazione. Commento alla circolare Inps n. 89 del 10/7/2009.
Con circolare n. 89 del 10/7/2009 rubricata: “Pensione di anzianità e di vecchiaia. Cessazione dell’attività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti”, l’Inps pone fine a contrasti e dubbi applicativi ed interpretativi, insorti per il caso di soggetto che, in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, invochi la liquidazione del trattamento pensionistico, dopo avere cessato il rapporto di lavoro, nonché, di seguito, si reimpieghi come lavoratore subordinato, alle dipendenze dello stesso o di diverso datore di lavoro.
A fronte di tale evenienza l’Inps, al fine di fare luogo alla erogazione della prestazione pensionistica richiesta, riteneva necessario che decorresse un “congruo” arco temporale (circa un mese) tra la cessazione del rapporto di lavoro e la sua ripresa presso lo stesso od altro datore di lavoro, negando, per tutti i casi di mancato decorso del tempo, la pensione richiesta, ovvero pretendendo in restituzione i ratei di pensione già erogati.
Con circolare n. 89/2009 l’Inps, in coerenza con la posizione assunta dal Dicastero del Lavoro, nonché con i precedenti giurisprudenziali in materia, ha chiarito che è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico in favore di soggetto che si rioccupi presso il medesimo datore di lavoro, ovvero presso un datore di lavoro diverso da quello alle cui dipendenze si trovava al momento della domanda di pensione, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, essendo sufficiente che non vi sia coincidenza tra la data di decorrenza della pensione e la data di rioccupazione.
Al fine di accertare la avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, sarà necessario unicamente riscontrare l’avvenuto esperimento delle formalità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, quali le dimissioni del lavoratore, le comunicazioni e scritture di legge, la liquidazione delle competenze economiche e quant’altro.
Dunque, conformemente alla circolare interpretativa, sopra richiamata, per tutti i casi in cui sia stata presentata da soggetto, rioccupatosi presso lo stesso o altro datore di lavoro, domanda di pensione di anzianità, la quale sia stata negata dall’Inps, in ragione della non congruità della durata del periodo di inattività, ovvero sia stata pretesa dall’Istituto previdenziale la restituzione dei ratei di pensione, frattanto pagati, il richiedente potrà presentare ricorso amministrativo dinanzi al Comitato provinciale Inps, nonché, in caso di rigetto, ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale, giudice del lavoro, invocando la erogazione in suo favore del trattamento pensionistico richiesto, ovvero la corresponsione dei ratei di pensione riscossi ed in seguito pretesi dall’Inps in restituzione.
Avv. Emanuela Manini
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