EM/mg commento conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro
CONSEGUENZE SANZIONATORIE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO CHE IMPIEGHI IRREGOLARMENTE LAVORATORI, SECONDO LA DISCIPLINA, DA ULTIMO, DELL’ART. 36 BIS L. N. 248/2006. CRITERI APPLICATIVI. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 356 DEL 13 GENNAIO 2010.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 356 del 13 gennaio 2010 torna sul tema della natura dei provvedimenti sanzionatori amministrativi irrogati per il caso di accertata occupazione di lavoratori “in nero” (cd. maxi sanzione), introducendo il principio della efficacia irretroattiva della legislazione in materia di illeciti amministrativi, non essendo consentita in tale ambito, secondo l’autorevole giudizio della Corte, la applicazione del principio, di cui all’art. 2 cp, per il caso di successione di leggi nel tempo, della legge più favorevole all’incolpato.
Il caso all’esame della Suprema Corte soggiace, ratione temporis, alla applicazione dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito nella L. n. 73/2002, il quale prevedeva la sanzione amministrativa per un ammontare comprensivo tra il 200 e il 400% dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare occupato, del costo del lavoro, calcolato sulla base dei contratti collettivi, da 1.500 euro a 12.000 euro, per ciascun lavoratore, maggiorato di 250 euro per ciascuna giornata, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.
Per la parte che qui interessa, il ricorrente ha censurato la sentenza, oggetto di impugnazione nel terzo grado, laddove non era stato fatto luogo dal giudice a quo alla applicazione in materia di illeciti amministrativi del principio della legge posteriore più favorevole.
Per parte sua, la Corte di Cassazione ha rigettato (anche) tale motivo di ricorso, richiamando le pronunce della Corte Costituzionale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie (ordinanze n. 140/2002, 501/2002, 245/2003) secondo cui “Non è dato rinvenire in caso di successioni di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole perché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto della ragionevolezza, modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina; il differente e più favorevole trattamento non irragionevolmente riservato dal legislatore alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie, trovando fondamento nell’innegabile peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie, non si presta a essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate né tantomeno a essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola”; – la differenza di trattamento di violazioni analoghe, commesse in tempi “diversi” costituisce “la semplice conseguenza”, sul piano applicativo, del “principio di stretta legalità” (quindi non di quello tempus regit actum, indicato dalla Commissione Tributaria Regionale) che “sorregge la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie”.
Dagli esposti principi, ha concluso la Suprema Corte nel senso della inapplicabilità alla fattispecie all’esame della modifica, apportata all’art. 3 commi 3 e 5 D.L. n. 12/2002 dall’art. 36 bis, comma 7, DL n. 223/2006 (convertito in L. n. 248/2006), il quale, come noto, ha previsto (ridimensionando) nuovi importi delle sanzioni amministrative in materia di evasione contributiva, rideterminando altresì la procedura di accertamento.
Per completezza, tale innovativo orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel senso che la disciplina di cui all’art. 36 bis D.L. n. 223/2006 non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi sotto la vigenza dell’originario testo, di cui all’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, ha trovato conferma nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12596 del 24 maggio 2010, in fase di pubblicazione.
Avv. Emanuela Manini
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