commento fondo enasarco del 30-11-2009

EM/mg commento fondo enasarco del 30-11-2009

Versamento dei contributi in favore di un agente di commercio sul Fondo Enasarco, maturati precedentemente alla data di conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati dopo tale data. Diritto dell’agente, ai sensi dell’art. 12 Reg. Enasarco 1/1/2004, al supplemento di pensione al compimento del 70° anno di età, e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento previa cessazione di tutti i rapporti di agenzia. Esclusione della revisione della pensione già liquidata. Diritto dell’agente di commercio al risarcimento del danno pensionistico da parte della società preponente che non abbia versato correttamente, alla scadenza, i contributi previdenziali maturati in relazione alle provvigioni dovute.

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Come noto, ai sensi dell’art. 5 L. 12/1973 tutti gli agenti di commercio che operano sul territorio nazionale debbono essere obbligatoriamente iscritti al Fondo di Previdenza Enasarco e alla iscrizione degli agenti deve provvedere il preponente entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto di agenzia.

Per la parte che qui interessa, nel sistema Enasarco la materiale ed effettiva disponibilità dei contributi da parte dell’ente condiziona la erogazione delle prestazioni dovute restando esclusa in tale ambito l’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni stabilito dall’art. 2116 cc per il rapporto di lavoro subordinato (per tutte Cass. n. 8201 del 27/7/1995 in Giust. Civ. Mass. 1995, 1435).

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento delle Attività Istituzionali del 1/1/2004, per i contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione, prescindendo dal periodo cui gli stessi si riferiscono, gli agenti possono chiedere la liquidazione di un supplemento della pensione, distinto dal trattamento pensionistico in essere. Detto supplemento di pensione potrà essere liquidato al compimento del 70° anno di età e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento, previa cessazione di tutti i rapporti di agenzia.

A seguito di tale previsione normativa, che ha modificato l’art. 11 L. 12/1973 citata, resta pertanto escluso che per il caso di versamento di contributi a Fondazione Enasarco, maturati precedentemente alla data di conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati dopo tale data, debba farsi luogo, come previsto dalla previgente normativa, alla revisione della pensione già liquidata, imputando il ritardato versamento all’anno di riferimento nonché facendo luogo a ricalcolo di pensione base con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del relativo contributo.

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Così delineata la legislazione e la regolamentazione in materia, occorre dire che per il caso di versamento di contributi da parte della preponente in un momento successivo alla maturazione del trattamento pensionistico, il rateo di pensione subisce una significativa riduzione, attesa la mancata considerazione dei contributi, versati tardivamente rispetto alla maturazione, sia sul montante di calcolo del miglior triennio ai fini del computo della cd. quota A) di pensione, sia sul montante di calcolo dell’ultimo quindicennio assicurato, ai fini del computo della c.d. quota B) di pensione.

Il danno che conseguentemente l’agente di commercio andrà a patire sarà costituito dalla diminuzione patrimoniale subita, individuata dalla differenza tra l’importo della pensione percepita e quella che sarebbe stata spettante (danno emergente) e dai futuri mancati introiti pensionistici, costituiti dalla differenza tra l’importo della pensione che l’agente andrà a percepire nel corso della sua vita e quella che in tale lasso di tempo gli sarebbe spettata di diritto (lucro cessante).

Pertanto, in tutti i casi in cui si verifichi l’evenienza, sopra prospettata, – versamento dei contributi Enasarco in un momento successivo alla loro scadenza, nonché successivamente alla maturazione del trattamento pensionistico – l’agente di commercio potrà radicare un contenzioso avverso la società preponente, invocando il risarcimento del danno pensionistico, per differenze tra l’importo della pensione percepita e quella che sarebbe spettata di diritto, e per capitalizzazione delle differenze pensionistiche che andranno a verificarsi successivamente alla data del pensionamento.

Firenze lì, 30 Novembre 2009

Avv. Emanuela Manini

  1. diggita.it

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