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EM/mg commento sentenza n. 13.09.09 del 6-2-2009 commissione tributaria regionale di fi
Nota a commento della sentenza 13/09/09, del 6/2/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, di rigetto dell’appello promosso dalla Agenzia delle Entrate, Ufficio di Empoli, avverso la sentenza n. 42/2006, pronunciata dalla C.T.P. di Firenze (causa vinta).
La vicenda prende avvio a seguito della emissione di avviso di accertamento, emesso dalla Agenzia delle Entrate, Ufficio di Empoli, nei confronti di una società in nome collettivo, contenente accertamento di maggiori ricavi ai fini Irpef, Iva, Irap, emessi sulla base di verbale di constatazione della Guardia di Finanza, al termine di una verifica, avviata nei confronti della predetta società, effettuata a seguito di una segnalazione, pervenuta dall’ufficio ispettivo dell’Inps, nell’ambito del quale era evidenziato l’utilizzo di personale, non assicurato, secondo le dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso della indagine ispettiva.
A fronte di tali accertamenti la società adiva il Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, invocando la illegittimità del verbale ispettivo Inps, rilevando come la efficacia probatoria dei verbali di accertamento degli ispettori Inps sia limitata a quanto il pubblico ufficiale attesti essere avvenuto in sua presenza, e non riguarda la intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, le quali devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese.
All’esito della fase istruttoria, il Tribunale di Firenze, sez. Lav., annullava il verbale ispettivo dell’Inps, essendo risultata provata la insussistenza di un rapporto di lavoro non assicurato tra il lavoratore e la società.
Nelle more del giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, la società radicava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze invocando l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate, volto alla rideterminazione del reddito della società sulla base di presunti maggiori ricavi riconducibili al lavoro irregolare del dipendente, secondo le dichiarazioni rese da quest’ultimo.
Poiché nel corso del giudizio tributario il Tribunale di Firenze accertava la insussistenza di tale rapporto di lavoro, la C.T.P. rilevava come fosse venuto meno l’unico elemento sul quale era radicata la presunzione di conseguimento di maggiori ricavi da parte della società, a base della motivazione degli accertamenti fiscali, accogliendo, per l’effetto, il ricorso presentato dalla società.
A fronte della sentenza di primo grado, la Agenzia delle Entrate Ufficio di Empoli, radicava atto di appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, argomentando nel senso che le dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso della ispezione Inps fossero sufficienti a supportare l’accertamento fiscale, a nulla rilevando la sentenza del giudice del lavoro sulla insussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra il predetto lavoratore e la società.
La C.T.R. ha dato ancora una volta ragione alla società, respingendo l’appello nonché confermando il principio secondo cui, per il caso di accertamento tributario, effettuato sulla base di un atto, emesso da un organo extratributario (quale l’Inps), in difetto di ulteriori indagini ed ispezioni da parte dell’ufficio tributario, venuto meno l’unico atto, a base dell’accertamento tributario, anche l’accertamento fiscale rimane irrimediabilmente travolto.
Di qui la conferma della statuizione, assunta in primo grado, di annullamento del verbale di accertamento, oggetto di impugnazione.
Avv. Emanuela Manini
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