EM/mg commento sentenza n. 2734-2010 corte di cassazione sez. lav. IMPRESA CHE ABBIA FATTO RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) E SUCCESSIVAMENTE ALLA MESSA IN MOBILITA DEI LAVORATORI IN ESUBERO. INAPPLICABILITA’ DELL’ART. 24, L. N. 223/1991, LADDOVE FISSA IL REQUISITO NUMERICO DI CINQUE LICENZIAMENTI IN 120 GG. PER UNITA’ PRODUTTIVA ALLA IMPRESA CHE ABBIA FATTO RICORSO ALLA CIGS ED ALLA MOBILITA’. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 2734/2010 DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAV. Con sentenza n. 2734/2010, la Corte di Cassazione, Sez. Lav. ha accolto il ricorso promosso da una società avverso la sentenza n. 1526/2005 della Corte di Appello di Firenze, Sez. Lav., statuendo il principio di diritto secondo cui l’impresa che abbia fatto ricorso alla CIGS ed alla mobilità non è tenuta all’atto di intimazione del licenziamento collettivo dei lavoratori, ritenuti in esubero, al rispetto del requisito numerico dei cinque licenziamenti nell’arco di 120 gg. per unità produttiva, potendo procedere al licenziamento di un numero minore di dipendenti (e finanché di un solo dipendente). La vicenda prende avvio dal ricorso promosso da un lavoratore dinanzi al Tribunale di Pisa, Sez. Lav., volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo intimatogli all’esito di una procedura di mobilità, conclusasi con il solo licenziamento del ricorrente. Il Tribunale di Pisa, Sez. Lav., respingeva il ricorso promosso dal lavoratore, rilevando che questi non aveva contestato la procedura di mobilità, né la individuazione dei criteri di scelta, bensì solo la circostanza che l’azienda non aveva assolto compiutamente l’impegno di ricollocare i lavoratori sospesi facendo luogo all’unico licenziamento del ricorrente. Sotto quest’ultimo aspetto, il Tribunale adito, ritenendo corretto l’inter procedurale seguito dalla società nell’ambito dell’atto risolutorio del rapporto di lavoro, proprio del ricorrente, ne dichiarava la legittimità. La Corte di Appello di Firenze, Sez. Lav., adita dal lavoratore, riformava la decisione in primo grado, dichiarando la illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, ordinando alla società datrice di lavoro la immediata reintegrazione nel posto di lavoro. La società presentava quindi ricorso in Cassazione, sostenendo di avere attivato una procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) seguita da una messa in mobilità e quindi, senza soluzione di continuità, da una procedura di licenziamento collettivo. In tale contesto, pertanto, sosteneva la società ricorrente, deve escludersi la applicabilità dell’art. 24 L. n. 223/1991, in materia di requisito numerico di cinque licenziamenti nei 120 gg. per unità produttiva, poiché il citato art. 24 non richiama l’art. 4, comma 1, disciplinante il caso di impresa ammessa al trattamento di CIGS e di mobilità, e, dunque, non si applica ai licenziamenti a seguito di mobilità. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società ricorrente, confermando le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in punto di legittimità del licenziamento, intimato all’unico lavoratore, senza il rispetto del limite di cinque, indicato dalla norma. In proposito, è dato leggere nella parte motivazionale della citata sentenza: “La norma di cui all’art. 24 attiene a quelle imprese le quali, senza una preventiva procedura di CIGS e/o di mobilità, addivengano alla decisione di ridurre il personale. Sulla scorta della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 17384.2003, va osservato che il legislatore – come è fatto riconosciuto dalla maggioranza della dottrina se pure con accenti problematici – ha inteso disciplinare in modo sicuramente diverso l’ipotesi di “licenziamento collettivo per riduzione di personale ex art. 24” rispetto a quella di “licenziamento collettivo post mobilità ex art. 4” richiamando espressamente all’articolo 24 “le disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12 e all’art. 15 bis, e all’art. 5 commi da 1 a 5” e, quindi, NON richiamando l’articolo 4, comma 1 – unico comma che si riporta al precedente articolo 1 con l’individuazione del requisito dimensionale previsto, pertanto, esclusivamente per l’ipotesi di “licenziamento ex articolo 4” e non per quella di “licenziamento ex articolo 20”. In definitiva, la Suprema Corte, prendendo posizione sulla questione della procedura da seguire in materia di licenziamento collettivo e licenziamento a seguito di mobilità, ammette la inapplicabilità dell’art. 24 cit. al licenziamento in esito a CIGS e messa in mobilità, con conseguente facoltà per il datore di lavoro di procedere, in tale caso, all’allontanamento anche di un solo dipendente.
Avv. Emanuela Manini
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IMPRESA CHE ABBIA FATTO RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) E SUCCESSIVAMENTE ALLA MESSA IN MOBILITA DEI LAVORATORI IN ESUBERO. INAPPLICABILITA’ DELL’ART. 24, L. N. 223/1991, LADDOVE FISSA IL REQUISITO NUMERICO DI CINQUE LICEN…