EM/mg commento sentenza n. 275-09 della Corte Costituzionale
Onere a carico delle lavoratrici che intendono proseguire nel rapporto di lavoro oltre il compimento del sessantesimo anno di età, di darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro, almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla maturazione del diritto alla pensione. Declaratoria di incostituzionalità dell’art. 30 Dlgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) nella parte in cui prevede tale onere di comunicazione. Breve commento alla sentenza n. 275/2009 della Corte Costituzionale.
Come noto, l’art. 30 del Dlgs 198/2006, rubricato “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, dispone che la lavoratrice, in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia (anzianità contributiva e compimento del 60° anno di età) può continuare a lavorare fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini (compimento del 65° anno di età), e tuttavia, al fine di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuti limiti di età, deve comunicare al datore di lavoro la propria intenzione di proseguire l’attività lavorativa fino al sessantacinquesimo anno di età, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
La Corte Costituzionale, investita della questione, ha dichiarato con sentenza n. 275/2009 la illegittimità costituzionale dell’art. 30 Dlgs 198/2006 nella parte in cui prevede a carico della lavoratrice, prossima al compimento dei 60 anni di età, l’onere di comunicazione al datore di lavoro della propria intenzione di proseguire l’attività lavorativa, nonché nella parte in cui subordina a tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge in materia di licenziamenti individuali.
In definitiva, la Corte Costituzionale completa il percorso intrapreso con le sentenze n. 137/1986 e n. 498/1998, nella direzione della piena uniformazione del lavoro femminile a quello maschile e della equiparazione in materia di età massima di durata del rapporto di lavoro, precisando che il datore di lavoro, nell’organizzare il proprio personale, dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre il compimento dell’età per accedere al pensionamento di vecchiaia, non condizionando il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro all’adempimento dell’onere di comunicazione, non previsto per l’uomo e, come tale, di effetto discriminante nei confronti del lavoro femminile.
Avv. Emanuela Manini
diggita.it
Commento sentenza n. 275-09 della Corte Costituzionale Avvocati Braschi e Manini di Firenze…
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