Commento sentenza n. 27831 del 30/12/2009

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ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONI. NOZIONE DI CAUSA VIOLENTA. DECESSO DEL LAVORATORE SOPRAVVENUTO DOPO IL TURNO DI LAVORO PER PATOLOGIA CARDIACA. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, N. 27831 DEL 30/12/2009.

Con una recentissima ed interessante sentenza, la Corte di Cassazione, Sez. Lav., allarga ancora la portata interpretativa della “causa violenta”, richiesta dall’art. 2, DPR n. 1124/1965 al fine di indennizzare l’infortunio sul lavoro, estendendola al caso in cui l’evento (nella fattispecie in esame, decesso del lavoratore per morte cardiaca improvvisa) sia sopravvenuto successivamente alla cessazione della prestazione lavorativa, e, per di più, in presenza di una preesistente condizione morbosa del lavoratore.

In proposito, si ricorda che l’art. 2 DPR n. 1124/1965 dispone che l’oggetto della assicurazione, gestita dall’Inail, “comprende tutti i casi di infortuni o avvenimenti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Quanto alla nozione di “causa violenta” che agisce dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore, essa è andata evolvendosi, fino a riconoscersi efficienza causale, per dirla con le parole della Corte di Cassazione nell’ambito della sentenza in commento, “ad uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l’infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente ed abbia determinato, con azione rapida ad intensa, una lesione”.

Muovendo da tale principio di diritto, la Corte di Cassazione ha riconosciuto in nesso di causa con la attività lavorativa di addetto al taglio di cuoio il decesso di un lavoratore, sopravvenuto successivamente alla cessazione del turno lavorativo, a causa di “morte cardiaca improvvisa”, a nulla rilevando il decorso di 24 ore tra la fine del lavoro e la morte.

Ma v’è di più. La Corte di Cassazione, sulla scia di propri precedenti giurisprudenziali (Cass. Civ. 13928/2004; Cass. Civ. 19682/2003) ha precisato che “la predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale tra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l’evento infortunistico, anche in relazione al principio dell’equivalenza causale di cui all’art. 41 cp., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro”.

Ne discende che preesistenti patologie morbose a carico del lavoratore possono financhè rendere più gravose e rischiose attività che di solito non rivestono il carattere della pericolosità, giustificando il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio sul lavoro.

Avv. Emanuela Manini

  1. diggita.it

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