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EM/mg commento obbligo di presenza del lavoratore malato, visite di controllo, obbligo di reperibilità (sent. n. 5718.10 della corte di cassazione)

Obbligo di presenza a carico del lavoratore malato nel domicilio al fine di assicurare la propria reperibilità alla visita di controllo. Derogabilità all’obbligo di reperibilità in presenza di motivi necessari a tutelare interessi primari. Breve commento alla sentenza n. 5718/2010 della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza n. 5718/2010 amplia i casi in cui è consentito al lavoratore malato di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità (10-12; 17-19, compresi domenica e festivi) senza incorrere nella perdita della indennità di malattia.

Sul punto, l’art. 5, comma 14, D.L. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983 pone a carico del lavoratore malato l’onere della presenza nel domicilio al fine di assicurare la propria reperibilità per il medico che effettua il controllo, la cui inottemperanza comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui alla citata norma, senza che possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale.

Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, è consentito al lavoratore assente di dedurre un giustificato motivo di non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, purché questi provi che la ragione del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie integri una causa di forza maggiore, la quale ha reso indifferibile l’espletamento dell’incombente ad altro orario, compatibile con le suddette fasce (es: visita medica).

Con la sopra richiamata sentenza la Corte di Cassazione, ampliando la portata del giustificato motivo della non reperibilità, ha fissato il principio di diritto, secondo cui la valutazione di indifferibilità va effettuata non necessariamente in relazione ad una  causa di forza maggiore, ma anche in relazione ad esigenze volte a tutelare interessi primari, quali, nella fattispecie in esame, il sostegno morale e la vicinanza del lavoratore alla propria madre, ricoverata in un centro di riabilitazione, a nulla rilevando la non cogenza della presenza del lavoratore presso la struttura sanitaria, in ragione della esistenza presso quest’ultima di personale infermieristico.

La sentenza, in parziale controtendenza rispetto al prevalente orientamento di legittimità, assume particolare rilievo, alleggerendone la portata, in relazione alla recente riforma legislativa in materia di reperibilità dei lavoratori del pubblico impiego (Dlgs 150/2009), la quale, come noto, ha ampliato per i dipendenti pubblici le fasce orarie di reperibilità (9-13; 15-18), nonché ha inasprito le sanzioni per il caso di assenza dal domicilio.

Allegati: sentenza Cass. 5718/2010

Avv. Emanuela Manini

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