COMPETENZA PER TERRITORIO NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO (TRIB. ROMA SEZ. LAV. SENT. N. 2025/08 E 680/11)

Competenza per territorio nelle controversie di lavoro, ai sensi dell’art. 413, comma 2, cpc. Un interessante ed innovativo orientamento inaugurato dal Tribunale di Roma, sez. lav., con le sentenze n. 2025/2008 e 680/2011.

Si ritiene opportuno segnalare due interessanti sentenze del Tribunale di Roma, le quali, in materia di competenza per territorio nelle controversie di lavoro, a fronte della previsione, contenuta nell’art. 413, II comma, cpc, secondo cui “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”, concludono, secondo una interpretazione costituzionalmente corretta, nel senso che quando è il datore di lavoro che agisce in giudizio avverso il lavoratore lo stesso non può fare ricorso al foro della sede legale, se esso non corrisponde al luogo della prestazione lavorativa del dipendente, convenuto in giudizio.

Le vicende, conclusesi con le sopracitate sentenze, prendono avvio da ricorsi giudiziari, radicati da Trenitalia Spa dinanzi al Tribunale di Roma sez. lav., avverso due lavoratori, ammessi a prestare la attività lavorativa presso l’impianto di Firenze, aventi ad oggetto la dichiarazione di legittimità di sanzioni disciplinari, inflitte ai dipendenti a fronte di condotte, a dire della società, disciplinarmente rilevanti.

I lavoratori, patrocinati dagli Avv.ti GianLuca Braschi ed Emanuela Manini, si costituivano in giudizio, invocando, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Firenze, in applicazione del foro della dipendenza presso la quale i lavoratori svolgevano la propria prestazione lavorativa, nel merito il rigetto dei ricorsi per infondatezza.

A sostegno della eccezione di incompetenza territoriale, i lavoratori convenuti adducevano vari argomenti, (attinti anche dalla giurisprudenza di legittimità) il più importante dei quali quello derivante dalla ispirazione della disciplina delle controversie di lavoro al principio di maggiore tutela del lavoratore (v.di per tutte Corte Cost. 9/3/1990 n. 117) da intendersi nel senso che la difesa del lavoratore in giudizio non deve diventare eccessivamente gravosa per lo stesso, come avviene per il caso in cui sia convenuto nel foro della sede principale dell’azienda (in questo caso, Roma).

Il Tribunale di Roma, in entrambi i giudizi, ha ritenuto di accogliere la eccezione preliminare sollevata, dichiarandosi incompetente a decidere in favore del Tribunale di Firenze.

E’ così, è dato leggere nella sentenza n. 680/2011:

“In altre parole, se si applica meccanicamente il principio dei tre fori quando chi agisce in giudizio è il datore di lavoro nei confronti del lavoratore, si costringe quest’ultimo, se convenuto nel foro della sede principale dell’azienda, ad affrontare evidenti difficoltà per i necessari spostamenti, per il reperimento della difesa e per le spese ulteriori da sostenere. E cioè si creerebbe una situazione in contrasto netto con il principio di maggior tutela della parte debole del rapporto di lavoro che l’ordinamento (costituzionale, sostanziale e processuale) intende salvaguardare, provvedendo ad interventi di tendenziale riequilibrio all’interno di una situazione connotata da evidenti disparità.

Peraltro, lo stesso indirizzo giurisprudenziale caratterizzato dall’opzione dei tre fori ha avuto ben presente l’eventualità di detta situazione ma poi, come dire, l’ha messa da parte, richiamando (peraltro giustamente) “il dato notorio che, per effetto precipuo di siffatta sperequazione, l’iniziativa giudiziaria del datore di lavoro risulta confinata in un ambito di ben modesta estensione rispetto a quello dell’attività postulante del lavoratore” (cfr., il punto 4.8 della motivazione della citata Cass. n. 5704/98). E’ naturale, tuttavia, che tale considerazione, se può valere in astratto e se può valere per contrastare la tesi della riduzione del numero dei fori, non lascia tuttavia convinti quando, come nella specie, si tratta proprio di stabilire se il giudice del foro della sede legale dell’azienda sia territorialmente competente con riguardo ad una domanda di una società che – volendo chiedere l’accertamento della legittimità di una sanzione disciplinare irrogata nei confronti di un lavoratore di costituzione del collegio arbitrale ex art. 7 Statuto dei lavoratori e dopo aver peraltro proposto domanda di tentativo di conciliazione davanti alla DPL di Firenze) – introduca appunto la causa a Roma, sede legale, costringendo il convenuto alle sopra richiamate difficoltà.

Ritenendo pertanto, da una parte, che deve essere tenuto fermo l’orientamento dei tre fori, ma dall’altra che tale principio non necessariamente deve essere simmetrico – nel senso che non necessariamente ai tre fori a disposizione del lavoratore ne debbano corrispondere altrettanti in favore del datore di lavoro – deve concludersi, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, che quando è il datore di lavoro che agisce in giudizio non può lo stesso fare ricorso al foro della sede legale se essa non corrisponde al luogo della prestazione lavorativa.

Tale interpretazione della norma processuale – che potrebbe determinare obiezioni in ordine ad una violazione della parità di trattamento tra le parti del processo – appare invece essere la conseguenza o il portato del vero nucleo del principio di eguaglianza ex art. 3, comma 2, Cost. e cioè del principio secondo il quale non è irragionevole ed anzi è doveroso disciplinare in modo diverso situazioni connotate da profili di sostanziale diseguaglianza. E peraltro, l’affermazione di tale principio, diretto a riequilibrare una sperequazione nei fatti, comporta conseguenze davvero limitate se è’ vero, come sopra esposto, che è fatto notorio che l’iniziativa giudiziaria del datore di lavoro è confinata in un ambito limitatissimo”.

Dunque, ai lavoratori convenuti da Trenitalia Spa dinanzi ad un Tribunale (Roma) distante sia dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (Firenze), sia dal luogo di residenza, è stato consentito di adempiere le incombenze proprie del rito del lavoro (interrogatorio libero delle parti, audizione dei testi, accessi sul luogo di lavoro…) senza incontrare le ingenti difficoltà (organizzative e di costi) cui sarebbero andati altrimenti incontro nel permanere del giudizio dinanzi al Tribunale adito dalla società.

Avv. Emanuela Manini

Allegati: sentenza 680/2011

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