Congedo in favore del familiare in situazione di disabilità

EM/mg commento diritto al congedo art. 33L 104.1992

DIRITTO AL CONGEDO, DI CUI ALL’ART. 33L 104/1992, ART. 42, COMMA 5, DLGS 151/2001, IN FAVORE DEL FAMILIARE IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE. LAVORATORE CHE RISIEDE O LAVORI IN LUOGHI DISTANTI DA QUELLO IN CUI RISIEDE LA PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ (ad es. personale di volo delle linee aeree, personale viaggiante delle ferrovie o dai marittimi) BREVI CONSIDERAZIONI SULLA CONCESSIONE DEI BENEFICI IN QUESTIONE.

Costituisce tema di costante attualità a fronte della richiesta da parte di lavoratori dipendenti del settore privato al proprio datore di lavoro di concessione di permessi – congedi al fine di assistere persona in situazione di grave disabilità, quali siano le attuali prassi operative seguite dal datore di lavoro all’atto di concedere o meno i benefici.

A tale proposito, occorre precisare che l’Inps, al cui carico è posto l’onere finanziario dei benefici in questione, all’atto in cui pervenga al medesimo la richiesta da parte del lavoratore di emissione del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, compie una verifica preventiva generale sulla conformità della richiesta al dettato legislativo, a presidio della correttezza della erogazione economica, e tuttavia l’Istituto previdenziale non interviene sulla concessione specifica dei permessi, rientrante esclusivamente nella gestione del singolo rapporto di lavoro.

E’, dunque, il datore di lavoro, il destinatario dell’obbligo di concessione dei giorni di permesso e congedo straordinario a favore del lavoratore che assista la persona con grave disabilità (v.di per tutte, Cass. Civ. Sez. Lav. 175/2005, circolare Inps n. 53/2008).

Quanto ai criteri che il datore di lavoro è chiamato a seguire all’atto di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei citati permessi/congedi, sulla base di consolidati orientamenti giurisprudenziali, essi possono essere così indicati.

1) Hanno titolo a fruire dei benefici di legge, secondo un ordine di priorità, il coniuge convivente del disabile, genitori (seppure a determinate condizioni) fratelli o sorelle conviventi (anch’essi a determinate condizioni) figlio/a convivente, salva la facoltà per il portatore di handicap di effettuare la scelta su chi, all’interno della famiglia, debba prestare l’assistenza.

2) Tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità ed adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona disabile.

3) I benefici previsti dalla legge debbono essere concessi altresì a quei lavoratori, i quali, pure risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede la persona disabile (si pensi al caso del personale di volo, ovvero al personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi), siano in grado di offrire alla stessa una assistenza sistematica ed adeguata, anche attraverso la redazione di un “programma di assistenza”, sottoscritto dal lavoratore richiedente e dalla persona disabile che invochi l’assistenza (ovvero dal suo amministratore di sostegno o tutore legale).

4) Il requisito di esclusività della assistenza (che pure non è contenuto nella lettera dell’art. 33 L. 104/1992) deve essere intepretato nel senso che essa è compatibile con qualsiasi forma di assistenza pubblica o privata, ed anche con la presenza di personale badante, con esclusione del caso di ricovero in struttura a tempo pieno (in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav. 13481/2004, 2003/7701; Corte Cost. 325/1996M; circolare Inps 90/2007).

Pertanto, è alla luce dei sopra citati criteri che il datore di lavoro dovrà verificare in concreto la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione dei benefici richiesti, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Avv. Emanuela Manini

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