CONTRATTO DI APPRENDISTATO TRA PROFESSIONISTA E LAVORATORE DIPLOMATO

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CONTRATTO DI APPRENDISTATO STIPULATO DA UN PROFESSIONISTA CON UN LAVORATORE MUNITO DI DIPLOMA RILASCIATO DALL’ISTITUTO PER GEOMETRI.ILLEGITTIMITA’ DEL CONTRATTO CON CONSEGUENTE OBBLIGAZIONE A CARICO DEL PROFESSIONISTA DI PAGARE LA CONTRIBUZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELLA MISURA ORDINARIA ANZICHE’ AGEVOLATA. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 19834/2010 DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 19834/2010, confermando la pronuncia nel merito della Corte d’Appello, ha statuito che il lavoratore in possesso di diploma dell’Istitituto Geometri, al quale viene impartita durante la frequenza scolastica una preparazione in materia di disegno tecnico, non può essere assunto con contratto di apprendistato volto al conseguimento di formazione specifica in tale materia, con la conseguenza che l’Inps ha diritto al recupero della contribuzione nella misura differenziata tra la misura ordinaria e la misura agevolata, da escludersi nel caso di specie.

La vicenda prende avvio a seguito dell’invio di cartella esattoriale ad un professionista, volta al recupero della contribuzione dovuta nella posizione assicurativa Inps di un lavoratore, munito di diploma di geometra, nonché assunto con contratto di apprendistato volto allo svolgimento di mansioni di disegnatore tecnico.

A seguito della instaurazione del giudizio avverso la predetta cartella esattoriale, il Tribunale adito accoglieva il ricorso presentato dal professionista, ma la Corte di Appello, adita dall’Istituto previdenziale, riformava la statuizione assunta in primo grado, stabilendo la illegittimità del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore munito di diploma di geometra, ammesso all’apprendimento di attività di disegnatore tecnico.

La Corte di Cassazione, adita in terzo grado, ha confermato la pronuncia in grado di appello, ribadendo la valutazione di illegittimità di tale contratto alle concrete statuizioni contenute nel rapporto di lavoro.

In tale contesto, ha proseguito la Suprema Corte, alcun contrasto è configurabile con il disposto legislativo dell’art. 16, comma 2, L. 196/1997, secondo cui è consentito un minore impegno formativo “per i soggetti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere”, atteso che l’accesso al regime contributivo agevolato deve essere riservato solo ai casi in cui l’addestramento pratico consenta la acquisizione di conoscenze specifiche di cui il lavoratore non sia munito, con esclusione, pertanto, dei casi, quali l’odierno, in cui tale addestramento si riveli del tutto inutile.

Avv. Emanuela Manini

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