CONTRIBUZIONE PAGATA DAL DATORE DI LAVORO APPARENTE DURANTE IL PERIODO DI ILLECITA INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA. EFFICACIA SATISFATTIVA DEI CONTRIBUTI PAGATI. IRRIPETIBILITA’ DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO APPARENTE.
Con la recentissima sentenza n. 854/2010 del 9/4/2010, la Corte di Cassazione torna sul tema del pagamento dei contributi previdenziali dal parte del datore di lavoro apparente nonchè sulla efficacia estintiva del predetto pagamento rispetto al debito contributivo gravante sul datore di lavoro effettivo.
Con la citata sentenza, la Suprema Corte ha respinto la posizione, assunta dall’Inps, volta a sostenere che la nullità del contratto tra committente ed appaltatore comporti che solo sull’appaltante (o interponente) gravino le obbligazioni in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare, a dire dell’Inps, una concorrente responsabilità dell’appaltatore (od interposto) in virtù della apparenza del diritto e della apparente titolarità del suddetto rapporto.
A fronte di tale tesi interpretativa la Corte di Cassazione, sulla scia di precedenti pronunce (sentenze 12509/2004; 6649/2004; 6144/2004) ha ribadito il principio dell’”effetto liberatorio”, di cui all’art. 1180 cc. (pagamento ad opera di un terzo), in forza del quale la obbligazione contributiva, dovuta della appaltante in seguito all’accertamento della illecita intermediazione si considera utilmente adempiuta per effetto del versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro fittizio ai sensi dell’art. 1180 comma cc..
Né, prosegue la Suprema Corte, varrebbe ammettere che chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere, ai sensi dell’art. 2036 cc., ciò che ha pagato, in tal modo eliminando l’effetto satisfattivo a favore del terzo, atteso che non può ritenersi scusabile l’errore sulla identità dell’effettivo debitore di chi è corresponsabile della violazione della norma, di cui all’art. 1 L. n. 1369/1960, né può consentirsi la ripetibilità dei contributi già versati, poiché la citata legge non ha certo inteso esporre il lavoratore all’annullamento della posizione contributiva, costituita a suo favore.
Nel ribadire il principio di diritto della efficacia estintiva del debito contributivo da parte del datore di lavoro apparente, la Suprema Corte ha precisato tuttavia che tale effetto sarà totale o parziale a seconda della entità dei contributi e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.
Tale inciso, il quale da ingresso ad altro aspetto della questione, induce a ritenere che per il caso in cui siano previsti oneri contributivi di diverso ammontare in relazione alle gestioni pensionistiche (si pensi alla contribuzione versata sul fondo AGO/INPS ed a quella versata su Fondi Speciali, quali quello delle Ferrovie dello Stato, delle Poste Italiane…) il lavoratore non è esonerato dagli oneri di ricongiunzione che discendono dal trasferimento dei contributi da una gestione pensionistica all’altra, in ragione del diverso regime previdenziale proprio del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.
Avv. Emanuela Manini
diggita.it
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CONTRIBUZIONE PAGATA DAL DATORE DI LAVORO APPARENTE DURANTE IL PERIODO DI ILLECITA INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA. EFFICACIA SATISFATTIVA DEI CONTRIBUTI PAGATI. IRRIPETIBILITA’ DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO APPARENTE. Con la recentissima s…