Contribuzione dovuta sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a partire dall’1/1/2013. Circolare inps 44/2013

Nuovo sistema degli ammortizzatori sociali ed aspetti della Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI). Chiarimenti apportati dalla circolare Inps n. 44/2013 del 22/3/2013 in materia di contribuzione dovuta sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute a partire dal 1/1/2013.

Come noto, la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha apportato variazioni alla legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, in materia di contribuzione dovuta sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1/1/2013.

L’Inps, con propria circolare n. 44/2013 del 22/6/2013 apporta chiarimenti ai criteri di determinazione del contributo ASPI e fornisce istruzioni ai datori di lavoro in materia di versamento della contribuzione.

In particolare, l’art. 1, comma 250, L. n. 228/2012, lett. f., riformulando il comma 31, art. 2, L. 92/2012, così dispone:

“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

La nuova disciplina introduce l’obbligo, gravante sui datori di lavoro, di assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia stato interrotto, il diritto teorico a percepire l’ASPI, a prescindere dalla effettiva percezione della indennità.

Restano escluse dall’obbligo contributivo in oggetto le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: dimissione (ad eccezione di quelle per giusta causa, ovvero intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzione consensuale (ad eccezione di quella derivante da procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro (D.T.L.) nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con mezzi pubblici); decesso del lavoratore.

Il contributo ASPI è altresì dovuto per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni e dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione, di cui all’art. 2, c.o. 1, lett. m) dlgs 167/2011.

Il contributo è in ogni caso dovuto nel caso di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo di tutela della maternità.

Infine, a partire dal 1/1/2017 per i casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di cui all’art. 4 comma 9 L. 223/1991 non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo ASPI è moltiplicato per tre volte.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sopracitata circolare Inps.

Avv. Emanuela Manini

Allegati: circolare Inps n. 44/2013

 Scarica la circolare inps n. 44/2013

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