Cumulo dei contributi versati in più gestioni pensionistiche

Cumulo gratuito dei periodi contributivi non coincidenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 239 a 246 L. 228/2012.Una alternativa alla ricongiunzione ed alla totalizzazione dei contributi versati, in vista del conseguimento di un’unica pensione.

L’art. 1 della L. n. 228/2012 ha introdotto, a partire dal 1/1/2013, il nuovo istituto del “cumulo” dei periodi contributivi non coincidenti, per effetto del quale è consentito agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata (art. 2 L. 335/1995) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi sia già titolare di pensione in una delle predette gestioni, oppure abbia maturato i requisiti per il diritto ad un trattamento pensionistico.

L’accesso al trattamento pensionistico in ragione del cumulo è consentito anche per i trattamenti di inabilità e per quelli ai superstiti di un assicurato deceduto prima di avere acquisito il diritto di pensione.

L’importo della pensione è determinato dalla somma dei “pro-quota”, in relazione al numero delle gestioni interessate dal cumulo, mentre la misura del trattamento è calcolata prendendo a base di calcolo tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni.

Il pagamento della pensione è a carico dell’Inps, che provvede a richiedere i pro-quota alle gestioni interessate.

Maggiori dettagli sulle modalità operative del cumulo sono contenuti     nella circolare Inps n. 120/2013.

Avv. Emanuela Manini

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