Cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente pensionistico

CUMULO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE A DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI PRESSO UN SOLO ENTE PENSIONISTICO (CD. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI). ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA.

Vengono spesso invocati chiarimenti in ordine alla materia del cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente previdenziale (cd. totalizzazione dei periodi assicurativi) al fine di ottenere il diritto al beneficio pensionistico (anzianità, vecchiaia, inabilità, superstite).

—°—

La totalizzazione dei periodi assicurativi è stata introdotta dall’art. 71 L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), il quale ha disposto che “al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso tali gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni”.

Affinché sia consentito accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi occorre che sussistano i seguenti requisiti:

– il richiedente non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico a carico di alcuna gestione presso la quale era iscritto.

– deve avere maturato una anzianità contributiva, pari almeno a 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Al fine del raggiungimento del requisito contributivo (40 anni) devono essere esclusi i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e malattia.

– Al fine di accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità, è necessario che in ciascuna delle gestioni da totalizzare sia presente una anzianità contributiva pari almeno a tre anni (le gestioni con anzianità contributiva inferiore non possono essere incluse nella totalizzazione).

Possono avvalersi della totalizzazione dei contributi i lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), gli iscritti alla gestione separata, i sacerdoti secolari ed i ministri di culto di confessioni diverse da quelle cattoliche (previa autorizzazione del Ministero dell’Interno), i liberi professionisti (iscritti ad una cassa privatizzata e/o privata), gli iscritti a forme di previdenza sostitutiva ed esclusiva della assicurazione generale obbligatoria.

La domanda di liquidazione del trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti) deve essere presentata dall’assicurato, ovvero dal superstite dell’avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa, a cui è iscritto ovvero era iscritto il lavoratore (da intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione in favore del lavoratore).

Il pagamento della pensione in regime di totalizzazione è effettuato dall’Inps.

La pensione concessa a seguito di totalizzazione è interamente cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Infine, la pensione da totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.

—°—

Per completezza, si precisa che per il caso in cui pure in presenza di versamenti in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, non sussistano i requisiti per accedere alla totalizzazione, al lavoratore è consentito accedere alla ricongiunzione dei periodi contributivi la quale, tuttavia, è per la maggior parte dei casi onerosa, a differenza della totalizzazione, la quale è sempre gratuita.

Avv. Emanuela Manini

 

EM/mg cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente pensionistico (cd. totalizzazione dei periodi assicurativi) alcuni chiarimenti in materia

CUMULO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE A DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI PRESSO UN SOLO ENTE PENSIONISTICO (CD. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI). ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA.

Vengono spesso invocati chiarimenti in ordine alla materia del cumulo di posizioni contributive relative a diverse gestioni previdenziali presso un solo ente previdenziale (cd. totalizzazione dei periodi assicurativi) al fine di ottenere il diritto al beneficio pensionistico (anzianità, vecchiaia, inabilità, superstite).

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La totalizzazione dei periodi assicurativi è stata introdotta dall’art. 71 L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), il quale ha disposto che “al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso tali gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni”.

Affinché sia consentito accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi occorre che sussistano i seguenti requisiti:

– il richiedente non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico a carico di alcuna gestione presso la quale era iscritto.

– Deve avere maturato una anzianità contributiva, pari almeno a 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Al fine del raggiungimento del requisito contributivo (40 anni) devono essere esclusi i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e malattia.

– Al fine di accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità, è necessario che in ciascuna delle gestioni da totalizzare sia presente una anzianità contributiva pari almeno a tre anni (le gestioni con anzianità contributiva inferiore non possono essere incluse nella totalizzazione).

Possono avvalersi della totalizzazione dei contributi i lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), gli iscritti alla gestione separata, i sacerdoti secolari ed i ministri di culto di confessioni diverse da quelle cattoliche (previa autorizzazione del Ministero dell’Interno), i liberi professionisti (iscritti ad una cassa privatizzata e/o privata), gli iscritti a forme di previdenza sostitutiva ed esclusiva della assicurazione generale obbligatoria.

La domanda di liquidazione del trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti) deve essere presentata dall’assicurato, ovvero dal superstite dell’avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa, a cui è iscritto ovvero era iscritto il lavoratore (da intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione in favore del lavoratore).

Il pagamento della pensione in regime di totalizzazione è effettuato dall’Inps.

La pensione concessa a seguito di totalizzazione è interamente cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Infine, la pensione da totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.

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Per completezza, si precisa che per il caso in cui pure in presenza di versamenti in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, non sussistano i requisiti per accedere alla totalizzazione, al lavoratore è consentito accedere alla ricongiunzione dei periodi contributivi la quale, tuttavia, è per la maggior parte dei casi onerosa, a differenza della totalizzazione, la quale è sempre gratuita.

Avv. Emanuela Manini

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