Decesso del familiare di lavoratore dipendente di FS Spa/RFI Spa per mesotelioma pleurico a seguito di esposizione indiretta all’amianto. Risarcimento del danno agli eredi. Breve commento alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 2828 del 2/10/2015.
La citata sentenza del Tribunale di Bologna riguarda il caso di un operario, dipendente delle Ferrovie dello Stato Spa (in seguito RFI Spa) che ha lavorato presso l’Officina Deposito Locomotive di Bologna dal 1970 al 1980, in seguito presso la Officina Grandi Riparazioni di Firenze dal 1985 al 1989.
Durante i periodi lavorati il lavoratore è risultato esposto all’amianto, una forma di polvere presente in molti pezzi dei locomotori, oggetto di lavorazione, avendo quale unica protezione la tuta da lavoro ed i guanti, inoltre l’ambiente di lavoro non aveva divisioni, pertanto la polvere sollevata da ciascun operaio entrava in circolazione dappertutto.
Il lavoratore doveva provvedere a lavare la tuta da lavoro presso la propria abitazione e di tale incombente si occupava la moglie, alla quale nell’anno 2002 era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico, che portava al decesso della donna nell’anno 2003.
Il Tribunale di Bologna, all’esito di accurate indagini, sia ambientali che di tipo medico legale, ha ritenuto le società ferroviarie responsabili del decesso della coniuge del lavoratore, da ricondursi alla inalazione da parte della congiunta di fibre di amianto in ambiente domestico.
Nello specifico, il Tribunale adito ha considerato determinanti i seguenti aspetti:
– il mesotelioma pleurico era l’unica causa di morte della signora;
– per i luoghi in cui aveva abitato e per l’attività svolta, era da escludere che essa fosse stata esposta all’amianto;
– fino ai primi anni ‘80, le Ferrovie dello Stato non avevano adottato alcuna precauzione al fine di proteggere i lavoratori esposti all’amianto e solo a partire da tale periodo la società aveva iniziato ad adottare norme tecniche in materia di amianto, da ritenersi comunque tardive, atteso che fino dai primi anni ‘70 era nota la pericolosità dell’amianto;
– fino ai primi anni ‘80 le Ferrovie dello Stato non provvedevano al lavaggio degli indumenti di lavoro, pertanto i lavoratori portavano a casa gli indumenti, contaminati di polveri di amianto e provvedevano al loro lavaggio.
Sulla base di tali considerazioni in fatto, il Tribunale di Bologna ha ritenuto le società ferroviarie responsabili del decesso della moglie del dipendente, ed ha riconosciuto in favore di ciascun erede (marito e due figlie) il risarcimento del danno, iure proprio, da perdita del rapporto parentale, ed il risarcimento del danno, iure ereditatis, da commisurarsi al periodo di durata della malattia, prima del decesso, caratterizzata da una elevata sofferenza della malata, consapevole dell’inevitabile esito mortale, e dunque quantificata nella misura massima stabilita dalle tabelle milanesi.
Avv. Emanuela Manini
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