Decesso dipendente

EM/mg commento a decesso di lavoratore dipendente fs per mesotelioma pleurico

DECESSO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CAUSA DI MESOTELIOMA PLEURICO. DIRITTO DELL’EREDE DEL DEFUNTO, IURE EREDITATIS, ALLA CORRESPONSIONE IN SUO FAVORE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE SUBITO DAL DE CUIUS. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 801 DEL 5/7/2010, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZ. LAV.

Il caso prende avvio dal ricorso promosso con il patrocinio dell’Avv. Emanuela Manini dal figlio ed erede di un lavoratore dipendente dell’allora Ente Ferrovie dello Stato (ora RFI Spa) deceduto nell’anno 2007 a seguito di mesotelioma pleurico, contratto nel corso della attività lavorativa svolta presso il predetto ente, a far data dal 1954 fino al 1987, data di intervenuto pensionamento, con qualifica di operaio, addetto alla Officina Grandi Riparazioni, posta in Firenze, Porta al Prato, a causa del mancato approntamento da parte del datore di lavoro delle tutele alla integrità fisica ed alla personalità morale del prestatore di lavoro, ai sensi del R.D. 1722/1936, R.D. 5130/1927, L. 455/1943, DPR 303/195, DPR 648/1956, T.U. 1124/1965, art. 2017 cc., art. 2, 35, 41 Cost.

Muovendo da tali premesse in fatto, il ricorrente invocava nei confronti della società convenuta a titolo ereditario il risarcimento in suo favore del danno biologico da invalidità permanente e danno morale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.

Si costituiva nel giudizio RFI Spa (già Ferrovie dello Stato) la quale invocava il rigetto della domanda, assumendo che il lavoratore deceduto aveva lavorato, prima della entrata in servizio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, presso una ditta appaltatrice, operante all’interno delle Officine delle Ferrovie dello Stato, di talchè non era da escludersi che la inalazione di fibre di amianto, nella dose, poi rivelatasi letale, fosse avvenuta nel corso del predetto periodo, atteso altresì il periodo di latenza della malattia, compresa tra i 40 e i 50 anni, con conseguente esclusione di responsabilità da parte della società convenuta.

Ammessa CTU medico legale, il Tribunale di Firenze, all’esito della indagine peritale, concludeva nel senso di accogliere il ricorso, condannando altresì RFI Spa al pagamento in favore del ricorrente dell’importo, pari ad euro 45.477,08 a titolo di risarcimento dei danni, biologico e morale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, e spese di lite.

In particolare, ha osservato il Tribunale adito che per costante giurisprudenza, in caso di danno alla salute riconducibile alla nocività dell’ambiente di lavoro, è onere del datore di lavoro dimostrare la sua inevitabilità (art. 1218 cc. in riferimento all’art. 2087 Cass. 17/2/2008 n. 3788), citando all’uopo quanto osservato dalla Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in esame, secondo cui “ritenuto che la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ., non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 cod. civ. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni ’60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto). (Cass. 14/1/2005 n. 644)”.

Ebbene, con riguardo al caso di specie ha osservato il Tribunale che la società convenuta non ha assolto l’onere probatorio, volto a dimostrare la adozione di tutte le misure atte a preservare la salute psicofisica del lavoratore, a nulla rilevando la effettuazione di prestazione lavorativa alle dipendenze di ditta appaltatrice, operante nella struttura aziendale delle Ferrovie dello Stato, attesa la configurazione in tal caso di una corresponsabilità risarcitoria del committente.

—°—

Quanto alla entità del danno liquidato in favore del ricorrente in ossequio a giurisprudenza di legittimità in materia, il Tribunale ha commisurato l’ammontare del danno biologico terminale al periodo di inabilità temporanea, decorso dalla liquidazione della rendita Inail alla data del decesso, quantificato nella misura massima (euro 107,78 al giorno), attese le conseguenze mortali della patologia, detratto quanto corrisposto dall’Inail a titolo di rendita permanente.

Quanto al danno morale, esso è stato quantificato nella misura pari al 50% di quello biologico.

Di qui la entità del danno nella misura complessiva, come sopra indicata.

Avv. Emanuela Manini

Scarica la Sentenza

  1. diggita.it

    Decesso dipendente…

    DECESSO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CAUSA DI MESOTELIOMA PLEURICO. DIRITTO DELL’EREDE DEL DEFUNTO, IURE EREDITATIS, ALLA CORRESPONSIONE IN SUO FAVORE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE SUBITO……

Lascia un commento