Declaratoria di incostituzionalità della norma del D.L. n. 78/2010, contributo di solidarietà, breve commento alla sentenza n. 223/2012 Corte Costituzionale

Declaratoria di incostituzionalità della norma del D.L. n. 78/2010 nella parte in cui prevedeva la trattenuta del 2,5% sul TFR dei dipendenti pubblici, nonché il contributo di solidarietà del 5% e del 10% sulla parte di retribuzione eccedente, rispettivamente, 90 e 150 mila euro lordi annui. Breve commento alla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17/10/2012).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2012, ha dichiarato incostituzionale la disciplina contenuta nell’art. 9, comma 2, D.L. 78/2010, la quale disponeva un prelievo, per il triennio 2011-2013, pari al 5% ed al 10% sulla parte di retribuzione dei dipendenti pubblici eccedente, rispettivamente, 90 e 150 mila euro lordi annui (c.d. contributo di solidarietà) nonché nell’art. 12, comma 10, la quale prevedeva una ritenuta previdenziale del 2,5% relativa al TFR dei dipendenti pubblici.

Quanto alla prima questione, al vaglio della Corte Costituzionale, essa riguardava la legittimità costituzionale della norma, contenuta nel D.L. 78/2010, secondo cui “a decorrere del 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2012 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche…superiori ai 90.000 euro lordi l’anno sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro”.

La Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della previsione legislativa sul presupposto che tale prelievo costituisse una imposta speciale prevista nei confronti dei soli dipendenti pubblici, come tale lesiva dal principio di parità di trattamento, sancito dalla Costituzione (artt. 3, 53 Cost.).

Che la disposizione impugnata costituisse un tributo, è circostanza desumibile a giudizio della Corte dalla sussistenza di tutti gli elementi caratterizzanti il prelievo fiscale, ovvero la doverosità della prestazione, la finalità di tale prestazione al concorso alle pubbliche spese, attesa la acquisizione delle risorse rese disponibili allo Stato (e non agli enti pubblici statali, in qualità di datori di lavoro dei dipendenti), infine la permanenza degli obblighi previdenziali al lordo delle riduzioni.

Di qui, la declaratoria di incostituzionalità della norma, lesiva dei principi di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non derogabile nemmeno in situazioni, quali l’odierna, di emergenza economica.

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La Corte Costituzionale ha dichiarato altresì la illegittimità costituzionale della norma che introduceva la ritenuta del 2,5% sul TFR dei dipendenti pubblici, non prevista per i dipendenti del settore privato.

La vicenda prende avvio dalla volontà di eliminare il beneficio del trattamento di fine servizio (TFS) in godimento dei dipendenti pubblici assunti prima del 2001, e di estendere anche a questi ultimi il regime del trattamento di fine rapporto (TFR), come disciplinato dal codice civile.

Di qui, l’art. 12, comma 10, D.L. 78/2010, disponeva che l’accantonamento del TFR, previsto fino al 2010 sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta del 2,5%, calcolata anch’essa sull’80% della retribuzione, operasse sull’intera retribuzione, ferma restando la rivalsa sul dipendente attraverso la sopra indicata trattenuta.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma sul presupposto che nel sistema del lavoro privato gli oneri di accantonamento del TFR sono per l’intero a carico del datore di lavoro, mentre nel sistema pubblico era prevista la ritenuta del 2,5% a carico del dipendente, con conseguente violazione del principio di parità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, non soggetti a rivalsa da parte del datore di lavoro.

Di qui, la incostituzionalità della norma al vaglio della Corte costituzionale.

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Da ultimo, con decreto legge, approvato in data 26/10/2012, il Governo ha disposto che a partire dal mese di novembre 2012 la retribuzione dei dipendenti pubblici sarà corrisposta senza la trattenuta del 2,5% relativa al TFR.

Quanto alle liquidazioni dei trattamenti di fine servizio secondo la previgente normativa, essi saranno riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L.

Tutte le cause pendenti, avviate dai dipendenti pubblici, al fine di ottenere la restituzione del contributo previdenziale del 2,5% saranno dichiarate estinte di diritto.

Avv. Emanuela Manini

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