DIRITTO PENSIONE AGENTE DI COMMERCIO

EM/mg commento su diritto alla pensione dell’agente di commercio, determinazione dell’importo, sentenza del 14/9/2010 trib. di firenze sez. lav.

DIRITTO DELL’AGENTE DI COMMERCIO AL PRIMO SUPPLEMENTO DI PENSIONE DOPO IL DECORSO DI CINQUE ANNI DALLA DATA DI CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE CON RIFERIMENTO ALL’INTERO PERIODO DI CONTRIBUZIONE COME AGENTE DI COMMERCIO E NON SOLO AL PERIODO SUCCESSIVO AL PENSIONAMENTO, EX ART. 12 l. 12/1973 ED ART. 20 REGOLAMENTO ENASARCO 8/8/1998. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DEL 14/9/2010 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZ. LAV.

—°—

Con ricorso ex art. 442 cpc dinanzi al Tribunale di Firenze, Sez. Lav., un agente di commercio, titolare di pensione di vecchiaia, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, conveniva in giudizio la Fondazione Enasarco al fine di sentire condannare l’Ente previdenziale alla liquidazione in suo favore del primo supplemento di pensione, decorsi cinque anni dal conseguimento del diritto alla pensione, che tenga conto della media provvigionale del periodo di cui trattasi per tutti gli anni di anzianità contributiva, in luogo della sola anzianità data dagli anni nel quinquennio ai quali si riferiscono i contributi, come preteso dall’Enasarco.

Assumeva, in particolare, il ricorrente che il chiaro tenore letterale dell’art. 20 commi quarto e quinto del Regolamento Enasarco, secondo cui è liquidato d’ufficio dalla Fondazione Enasarco un supplemento di pensione che “si determina moltiplicando la media provvigionale del periodo di cui trattasi per gli anni di anzianità contributiva e per i coefficienti di cui alla tabella dell’art. 15 comma secondo”, induce a ritenere che la anzianità contributiva cui ha inteso riferirsi la norma altro possa essere che quella data dall’intera carriera lavorativa dell’agente, durante la quale sono stati versati i contributi, e non certo dalla anzianità contributiva del quinquennio interessato dal supplemento, come preteso dalla Fondazione.

Inoltre, a sostegno della propria tesi, il ricorrente rilevava coma la nuova disciplina dilati i tempi di liquidazione del supplemento (da due anni a cinque anni) dovendosi ritenere per converso la introduzione della più favorevole modalità di calcolo a fronte della evidente penalizzazione introdotta dalla predetta normativa.

L’istituto previdenziale si costituiva in giudizio, argomentando a sostegno della propria tesi, nonché invocando il rigetto del ricorso avversario.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 14/9/2010 ha accolto la domanda del pensionato, riconoscendo il diritto di questi alla liquidazione del supplemento di pensione nella maggiore misura rivendicata, che tenga conto della intera anzianità contributiva dell’agente, in luogo della sola anzianità successiva al pensionamento, oltre importi arretrati, per tale titolo maturati (liquidati, nel caso di specie, nella misura pari ad euro 41.519,45).

In proposito, si precisa che la sentenza in commento aderisce all’orientamento favorevole all’agente di commercio fatto proprio dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Firenze, pronunciatasi favorevolmente agli agenti su controversie anch’esse patrocinate dallo studio legale Braschi e Manini.

Avv. Emanuela Manini

scarica la sentenza

Lascia un commento