EMERGENZA.
LA #RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO SOSPENDE IL MUTUO PRIMA CASA. E’ possibile chiedere la sospensione del #mutuo prima casa in caso di riduzione per almeno il 20% o di sospensione dell’#orario di #lavoro, per almeno 30 gg consecutivi. Ad ogni periodo di sospensione corrisponde un periodo di congelamento del mutuo, ovvero: 6 mesi per sospensioni o riduzioni tra 30 e 50 gg; 12 mesi tra i 151 e i 302 gg; 18 mesi in caso di superamento di 303 gg. La sospensione delle rate non comporta la applicazione di spese di istruttoria né la concessione di garanzie extra.( DM 25/3/2020).
Avv Emanuela Manini.#ssopensionemutuo #riduzioneorariolavoro #emergenzamutuo
L’INPS SEMPLIFICA L’ACCREDITO DELLE PRESTAZIONI.
l’#Inps procederà alla verifica in autonomia delle coordinate bancarie perr l’accredito delle prestazioni.Per riscuotere le prestazioni pensionistiche e non, gli interessati non dovranno più presentare il modello SR163( o AP04,SR185), con il quale era richiesta la validazione da parte dell’istituto di credito delle coordinate #Iban per l’accredito.L’Inps verificherà la correttezza dell’Iban in sinergia con gli operatori finanziari (#Circolare Inps 48/2020).
Avv Emanuela Manini.#inpscontocorrente #iban #accreditopensione
EMERGENZA.CASSA INTEGRAZIONE SENZA ACCORDO SINDACALE.
Per accedere alla #cassa #integrazione in #deroga non è necessario l’accordo sindacale, ma è sufficiente una informativa. La tutela scatta anche per gli assunti dopo il 23 febbraio 2020 a seguito di cambio appalto. L’azienda può anticipare le prestazioni salvo conguaglio con F24, tuttavia è possibile chiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps ( circolare #Inps 47/2020).
Avv Emanuela Manini.#cigd #emergenza #cassaintegrazione
Nonostante l’emergenza sanitaria , il nostro studio rimane aperto dalle 9 alle 13, lavorando in totale sicurezza, e siamo contattabili alle linee telefoniche fisse, al mobile 333 5932806, alle mail emmanini@tin.it, info@avvocatibraschiemanini.it, e su tutti i social network. #restiamoacasa
EMERGENZA. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19.
La #cassa #integrazione in #deroga è applicabile dalle piccole imprese fino a 5 dipendenti, ma anche da aziende con più di 50 dipendenti del settore commercio e dalle Agenzie di viaggio.La domanda va presentata alle #Regioni in base a dove sono ubicate le unità produttive dell’azienda. Per aziende localizzate in almeno 5 regioni la domanda può essere centralizzata al Ministero del lavoro. Il trattamento si applica ai lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione. L’eventuale presenza di #ferie arretrate non è ostativa all’accoglimento della domanda ( questo vale anche per la CIGO e per l’assegno ordinario) ( messaggio #Inps 3777/2020). Avv Emanuela Manini- #cigderoga #covid19 #piccoleimprese
PREVIDENZA. NUOVA ED ULTERIORE #MALATTIA #PROFESSIONALE, SI’ AL DOPPIO INDENNIZZO DA PARTE DELL’INAIL.
Per il caso in cui un lavoratore goda di una #rendita corrisposta dall’#Inail per una malattia professionale denunciata prima del 25 luglio 2000 ( data di entrata in vigore del DLgs 38/2000) e successivamente venga colpito da una nuova malattia professionale,il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia professionale deve essere valutato senza tenere conto della menomazione preesistente, ed il lavoratore percepirà sia la rendita già liquidata ,sia la prestazione per la nuova malattia, da liquidarsi in base al sopracitato DLgs ( Cass civ 6774/2018).
Avv Emanuela Manini.#malattiaprofessionale #inail
EMERGENZA. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE #INAIL.
Ai sensi dell’art 34 DL 18/2020 a decorrere dal 23 febbraio fino al 1 giugno 2020 sono sospesi i termini di #decadenza e di #prescrizione relativi alle prestazioni assicurative erogate dall’Inail. Di seguito, si indicano i termini di prescrizione della azione per ottenere la prestazione assicurativa:prescrizione di 3 anni e 150 gg dal giorno in cui si è manifestata la malattia professionale, o dal primo giorno di completa astensione, o da quando il lavoratore ha avuto conoscenza della malattia di origine professionale; per la rendita ai #superstiti prescrizione di 3 anni e 150 gg dalla data in cui essi sono venuti a conoscenza della riconducibilità della morte a malattia professionale o ad infortunio sul lavoro;180 gg, il termine per chiedere l’assegno continuativo mensile in favore di coniuge superstite e dei figli di lavoratore deceduto per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale.
Avv Emanuela Manini.#sospensioneterminiinail
SOSPESI I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA RELATIVI A PRESTAZIONI INPS ED INAIL.
L’art 34 DL 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini di #prescrizione e di #decadenza delle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative, erogate dall’#Inps ( indennità di maternità, e di malattia, prescrizione 1 anno; assegni nucleo familiare, prescrizione 5 anni;TFR a carico del Fondo Garanzia Inps, prescrizione 5 anni; retribuzioni a carico del Fondo Garanzia Inps, prescrizione 1 anno) e dall’#Inail ( azione per conseguire le prestazioni, 3 anni e 150 gg).Nessuna sospensione dei termini per i contributi dovuti, per i quali continua a sussistere il termine di prescrizione di 5 anni.
Avv Emanuela Manini.#sospensionetermini
LAVORO.OBBLIGO DI #SICUREZZA SUL #LAVORO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO TRA MISURE NOMINATE ED INNOMINATE.
In materia di obblighi di sicurezza sul lavoro, occorre distinguere tra misure “nominate”, quelle espressamente previste dalla legge e/o da regole tecniche per la sicurezza nel lavoro e misure “innominate”, che devono essere ricavate dai riferimenti contenuti nell’art 2087 cc( secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica). Nel caso di misure innominate, il datore di lavoro non è tenuto al rispetto di ogni cautela possibile, diretta ad evitare qualsiasi danno, e può anche arretrare la tutela, ferma la osservanza di standards di sicurezza adeguati al contesto di lavoro ( Corte di Cassazione 8911/2019; Corte appello Genova 80/2020).
Avv Emanuela Manini.#sicurezzalavoro
EMERGENZA. PUBBLICATO IL DECRETO “CHIUDI ITALIA”.
Il DPCM 22/3/2020 ( #ChiudiItalia) prevede la sospensione di tutte le attività produttive ed industriali sull’intero territorio nazionale, salvo alcune eccezioni. Le attivita che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro #agile e restano consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali. Le attività professionali non restano sospese.
Avv Emanuela Manini. #decretochiudiitalia
SOSPESI I VERSAMENTI DEI #CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
I contributi previdenziali a carico del dipendente, anche se trattenuti in busta paga dal datore di alvoro, possono essere versati al momento della ripresa dei versamenti, unitamente alla quota a carico della società.. Tale scadenza è prevista per il 31 maggio 2020 ( DL 18/2020), salvo per le federazioni sportive, fissata per il 30 giugno 2020, ed il versamento può essere fatto in unica soluzione o ripartito al massimo in 5 rate, senza applicazione di interessi e sanzioni.Non sono previste conseguenze penali.
Avv Emanuela Manini.#sospensionecontributicoronavirus
In questo periodo di emergenza sanitaria il nostro studio osserverà un orario ridotto, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per ogni dubbio o necessità potete chiamare ,dopo l’orario di chisura, il numero 333 5932806. Un caro saluto.
EMERGENZA. #CASSA #INTEGRAZIONE, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Con messaggio 1287/2020 l’Inps ha precisato che le domande di cassa integrazione ordinaria ( #CIGO) con causale “#Covid-19 nazionale” per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, devono essere presentate con le modalità ordinarie. Le domande di cassa integrazione guadagni in deroga (#CIGD) devono essere presentate alle Regioni e Province autonome che inviano i loro decreti di concessione all’Inps, quale ente erogatore.
Avv Emanuela Manini.#domandecassaintegrazione
COME CHIEDERE I 600,00 EURO DESTINATI AI LAVORATORI AUTONOMI.
Con messaggio 1288/2020 l’#Inps ha reso noto che la domanda per la corresponsione di 600,00 euro relativa al mese di marzo potrà essere presentata alla fine del mese,in attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche.I lavoratori che beneficeranno della #indennità ( che non costituisce reddito) sono partite Iva, collaboratori iscritti alla gestione separata in via esclusiva,artigiani, commercianti, coltivatori diretti, dipendenti stagionali del settore turismo, lavoratori dello spettacolo, lavoratori agricoli.
Avv Emanuela Manini.#mergenza600euro
INFEZIONE DA #COVID19 IN OCCASIONE DI LAVORO, SCATTA LA TUTELA INAIL.
Per il caso che un lavoratore contragga il Covid 19 in occasione di lavoro o sia posto in quarantena, l’#Inail coprirà l’evento, al pari di un infortunio sul lavoro, corrispondendo al lavoratore la indennità di invalidità temporanea, durante il periodo di malattia, e le altre indennità di legge. Laddove l’infezione sia contratta nel tragitto casa lavoro e viceversa, essa sarà considerata come infortunio in #itinere,pertanto la assenza dal lavoro sarà indennizzata dall’ Inail.
Avv Emanuela Manini.#covid19tutelainail
LAVORO. LAVORATORI #PRECARI ED INDENNITA’ DI 600,00 EURO.
Per lavoratori precari il DL 18/2020 prevede la erogazione di una #indennità di 600,00 riferita al mese di marzo 2020 ( che forse sarà riproposta ad aprile). Potrà essere richiesta , una volta impartite le istruzioni dall’Inps, dai #lavoratori stagionali e del settore termale il cui rapporto è cessato tra il 1 gennaio ed il 17 marzo 2020, sempre che non sia in corso nuovo impiego, dai #collaboratori coordinati e continuativi e dalle partite iva,iscritti in via eclusiva alla gestione separata Inps ed attivi al 23 febbraio, dai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri accumulati nel 2019 e con non più di 50.000 euro di reddito, dai collaboratori sportivi.Sono esclusi da tale beneficio gli assunti dopo il 23 febbraio 2020 ( DL 18/2020).
Avv Emanuela Manini.#indennità600euro
LAVORO. #COVID19 E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
Per il caso in cui il datore di lavoro sia obbligato a sospendere ( in tutto o in parte) la attività aziendale a causa del Covid-19,esso è esonerato dall’obbligo retributivo , non essendo la prestazione utilizzabile per causa allo stesso non imputabile. Tuttavia, in questo caso dovrà fare ricorso alla #cassa #integrazione #guadagni ordinaria, prestazione economica erogata dall’Inps, ad integrazione o sostituzione della retribuzione. Diversamente, nel caso in cui la sospensione sia frutto di una scelta del datore di lavoro, la retribuzione dovrà essere erogata ( DL 17/3/2020 n 18).
Avv Emanuela Manini. #covid19sopensionelavoro
LAVORO. DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (#DUVR), E’ NECESSARIO AGGIORNARLO?.
Il Documento Valutazione Rischi (DVR) è un adempimento a carico del datore di lavoro, il quale comprende sia la individuazione dei rischi professionali per la #sicurezza e la #salute dei lavoratori derivanti da attività, attrezzature, ambienti di lavoro, che la determinazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per neutralizzare o limitare i #rischi. Al contrario, in caso di emergenza #coronavirus , il datore di lavoro non ha discrezionalità nella scelta delle misure da adottare, bensì deve dare attuazione agli obblighi di ordine pubblico, dettati dalle leggi speciali, senza margine di autonomia(come per il DVR).
Avv Emanuela Manini.#duvrcoronavirus
LAVORO.SOSPESI PER 60 GIORNI I LICENZIAMENTI PER MOTIVI OGGETTIVI.
Dalla entrata in vigore del DL 17/3/2020 ( #CuraItalia ) è precluso per 60 gg l’avvio delle procedure sulla individuazione dei lavoratori da mettere in #mobilità, e sui #licenziamenti collettivi. Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.In questo periodo il datore di lavoro non può intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Resta salva la possibilità di intimare licenziamenti per motivi disciplinari.
Avv Emanuela Manini.#sospensionelicenziamenti
LAVORO. #CASSA #INTEGRAZIONE ORDINARIA PER EMERGENZA CORONAVIRUS.
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono la attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19 possono presentare domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “ #emergenza Covid-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 ( DPCM 16/3/2020).
Avv Emanuela Manini.#cigcoronavirus
LAVORO. POTENZIAMENTO #CONGEDI PARENTALI IN TEMPO DI EMERGENZA.
I congedi #parentali sono concessi a genitori fino a 12 anni di età dei figli,per un periodo massimo di 10 mesi ( elevabile ad 11), durante il quale viene percepito il 30% della #retribuzione media giornaliera, fino ad 8 anni di età del #bambino, da 8 a 12 anni non è prevista alcuna indennità. In questo quadro è di prossima adozione la misura che eleva il congedo straordinario al 40% ( che potrebbe salire al 50%)di retribuzione, fruibile da tutti i lavoratori, pubblici e privati, con figli fino a 12 anni di età.
Avv Emanuela Manini.#congediparentaliemergenzavirus
LAVORO. CERTIFICAZIONE UNICA AI TEMPI DEL #CORONAVIRUS.
Data l’emergenza in corso, l’#Inps, per evitare code agli sportelli, ha autorizzato modalità alternative di rilascio della Certificazione Unica (#CE), ovvero: servizio online, cui si accede con le proprie credenziali; app Inps Mobile da smartphone o tablet;numero verde 800 434320, con invio della certificazione alla residenza; Contact center Inps al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile, con invio della certificazione alla residenza ( comunicato Inps 10/3/2020).#cucoronavirus
LAVORO. LAVORO #AGILE AI TEMPI DEL #CORONAVIRUS.
Il lavoro agile costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra datore di lavoro e lavoratore; la prestazione di lavoro viene svolta in parte all’interno dell azienda, in parte all’esterno, senza una postazione fissa ( anche in treno o in aereo) , unico limite il rispetto della durata massima dell’#orario giornaliero e settimanale, gestito dallo stesso lavoratore. Il DPCM 6/2020 ha stabilito che nelle zone a rischio contagio si possa ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali tra le parti ( previsti dalla legge 81/2017).
Avv Emanuela Manini. #lavoroagilecoronavirus
FAMIGLIA. GENITORI SEPARATI E #COVID19.
Le disposizioni che limitano gli spostamenti per effetto del corona virus non sospendono i periodi di frequentazione tra genitori e figli, i quali, pertanto, continueranno ad incontrarsi con le modalità previste dai provvedimenti.L’art 1, 1 comma, lett a) DPCM 8/3/2020, non preclude l’attuazione delle disposizioni di #affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio. Pertanto , i genitori devono permettere il normale alternarsi dei #figli, secondo quanto concordato ( Trib Milano decreto 11/3/2020).
Avv Emanuela Manini. #covid19genitorifigli
PREVIDENZA. #APE SOCIALE 2020.
Come si sa, l’Ape sociale,trattamento pensionistico riservato ai lavoratori con 63 anni , con almeno 30 anni di #contributi, che versino in particolari condizioni ( termine disoccupazione, familiari disabili, invalidi fino al 74%,lavori gravosi),è stata prorogata per l’anno 2020 e l’Inps risponderà alle #domande di verifica delle condizioni alle seguenti date: 30 giugno per domande presentate entro il 31 marzo; 15 ottobre per domande presentate entro il 15 luglio; 31 dicembre per domande presentate entro il 30 novembre. Le domande saranno accolte fino ad esaurimento scorte.
Avv Emanuela Manini.#apesociale2020
LAVORO. FRUIZIONE DI FERIE DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS.
Per il caso in cui il datore di lavoro decida di ridurre o sospendere la attività durante l’emergenza coronavirus, e di collocare in #ferie il personale, occorre distinguere. Se si tratta di ferie #arretrate, la fruizione può essere imposta dal datore di lavoro; se si tratta di ferie in corso di maturazione, si rende opportuna la ricerca del consenso sindacale od individuale, anche in tempo di emergenza. Per il caso di chiusura obbligata della attività, in assenza di accordo sulla collocazione in ferie, ìl datore di lavoro può sospendere la #retribuzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.#feriecoronavirus
LAVORO. SPOSTAMENTI PER ANDARE AL LAVORO IN TEMPO DI #CORONAVIRUS.
Secondo i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ( DPCM) del 4/3/2020 e del 10/3/2020 gli spostamenti per esigenze di lavoro sono consentiti, e non è necessario che sussista un motivo particolare. Al fine di dimostrare che lo spostamento è giustificato dal lavoro occorre che il #lavoratore porti con sé una #autocertificazione, anche redatta su modello del Ministero del lavoro, oppure, se fermato, può rendere sul posto la dichiarazione, sottoscrivendo un modulo. In alternativa al lavoro ,il datore di lavoro può ricorrere alle #ferie ( anche senza il consenso del lavoratore) o allo smart working, dove possibile.
Avv Emanuela Manini.#lavorocoronavirus
INFORTUNIO SUL LAVORO. IL DANNO MORALE SI AGGIUNGE AL DANNO BIOLOGICO.
Il danno #morale soggettivo, come sofferenza interiore, rappresenta una voce di danno ontologicamente diversa da quella del danno #biologico, che si riferisce alla incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita del danneggiato. Pertanto, pure procedendosi ad una liquidazione unitaria del #danno non patrimoniale, il soggetto danneggiato a seguito di un #infortunio sul lavoro ha diritto al riconoscimento di una somma di denaro che tenga conto di entrambi i pregiudizi subiti ( Cass civ lav 4099/2020).
Avv Emanuela Manini.#dannomoraleinfortuniolavoro
PREVIDENZA. PENSIONE ANTICIPATA E CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.
Per conseguire la pensione #anticipata occorrono 41/42 anni e 10 mesi di contributi, cui aggiungere 3 mesi di finestra mobile, inoltre occorre avere raggiunto 35 anni di contributi effettivi, escludendo periodi di malattia o disoccupazione. Ai fini del conseguimento del requisito, i periodi contributivi, accreditati durante la fruizione di #permessi per L 104/1992 o di #congedo straordinario retribuito( art 42 Dlgs 151/2001), pure essendo figurativi, entrano nella base di calcolo dei 35 anni di contribuzione, atteso che il datore di lavoro versa effettivamente i contributi all’Inps.
Avv Emanuela Manini.#pensioneanticipata
FAMIGLIA E LAVORO. INCENTIVO ALL’ESODO E QUOTA AL CONIUGE DIVORZIATO.
Le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come #incentivo all’esodo,costituiscono reddito da lavoro dipendente, essendo finalizzate a remunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di #lavoro. Attesa la natura di reddito, una parte della giurisprudenza ritiene che la indennità spetti in quota al coniuge #divorziato ( Cass civ 14171/2016). Tuttavia, più recentemente, si è sostenuto che l’incentivo ha finalità diversa dal TFR, e come tale non spetta al coniuge pro quota ( Trib Milano 5680/2017).
Avv Emanuela Manini.#incentivoesodo
LAVORATORI AUTONOMI NELLA ZONA ROSSA, INDENNITA’ DI 500,00 EURO MENSILI.
I lavoratori autonomi, iscritti all’#Inps ( o a forme esclusive o sostitutive) nonchè presso la Gestione separata Inps, operanti nella “zona rossa” ( paesi con alto numero di contagiati), potranno richiedere all’Inps un #indennizzo mensile , esente da tasse, pari ad euro 500 mensili, per un massimo di tre mesi. Tra i lavoratori interessati vi sono collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti di commercio, artigiani e commercianti, agricoli, professionisti privi di cassa, addetti alle vendite a domicilio (DL9/2020).
Avv Emanuela Manini.#indennizzozonarossa
FAMIGLIA. QUOTA DI TFR CONFLUITA NEL FONDO PENSIONE, SPETTA AL CONIUGE DIVORZIATO?
Le quote di #TFR che il lavoratore ha dirottato su un fondo di #previdenza #complementare sono escluse dalla applicazione dell’art 12 bis L 898/21970, che dispone la attribuzione al coniuge divorziato del 40% del TFR maturato negli anni coincidenti con il #matrimonio. Questo, perche le quote versate perdono il carattere di retribuzione differita ed assumono natura contributiva e non retributiva, dando diritto alla maturazione di una pensione integrativa al raggiungimento dell’età pensionabile,
Avv Emanuela Manini.#divorziatotfr
LAVORO. TRASMISSIONE DI IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO TRAMITE SCANSIONE DI LETTERA CARTACEA,SOTTOSCRITTA DAL LAVORATORE.
La procedura di trasmissione mediante pec da parte del difensore di lettera di #impugnazione del #licenziamento, sottoscritta dal lavoratore, certifica la avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, ma non certifica la conformità degli atti allegati, i quali devono necessariamentte essere sottoscritti digitalmente dal lavoratore e/o dal difensore con firma digitale, per assumere valore di atto scritto. Attenzione, dunque, a tale modalità di invio di lettera di impugnazione del licenziamento.
Avv Emanuela Manini.#limpugnazionepec
LAVORO. LIMITI DELL’AZIONE DIRETTA DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE.
Il lavoratore alle dipendenze di un #appaltatore , ai sensi dell’art 1676 cc, può agire in via diretta nei confronti del committente al fine di conseguire quanto dovuto in suo favore per la attività prestata in esecuzione del contratto di appalto. La disposizione trova applicazione anche in caso di subappalto( sebbene nei confronti dell’appaltatore originario e non del committente). Poiché la #responsabilità è limitata alle pretese di natura retributiva, essa non si estende alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per illegittimità del licenziamento ( Cass civ lav 33407/2019).
Avv Emanuela Manini.#appalto #responsabilitàcommittente
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